X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Scopri i nostri nuovi servizi esclusivi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
Scopri i nostri nuovi servizi esclusivi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

giovedì 09/05/2024 • 06:00

Lavoro Dal Tribunale di Pescara

Massimale contributivo: per l’applicazione prevalgono i requisiti di legge

L’opzione per il massimale contributivo è legittima se sussistono i requisiti di legge e il datore di lavoro è obbligato ad applicarla, una volta ricevuta la dichiarazione dell’esercizio dell’opzione da parte del lavoratore. Lo stabilisce il Tribunale di Pescara, con sentenza 27 marzo 2024 n. 152.

di Pasquale Staropoli - Avvocato

+ -
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Ai fini della verifica della legittimità della opzione per il regime del massimale contributivo, è essenziale la sussistenza dei requisiti di legge e la sua applicazione da parte del datore di lavoro è obbligatoria, una volta ricevuta la dichiarazione dell'esercizio dell'opzione da parte del lavoratore. L'inosservanza degli adempimenti di prassi previsti dall'Inps è del tutto irrilevante quando tali circostanze sono state comunicate all'istituto di previdenza, a prescindere dall'adozione delle procedure previste dalle circolari dell'ente. Il Tribunale di Pescara, con una interessante sentenza (n. 152 del 27 marzo 2024), ha operato una condivisibile riconduzione della materia alla certezza del diritto, confermando che la legge non prevede alcuna forma vincolata per l'esercizio dell'opzione per il sistema contributivo da parte del lavoratore, non potendo l'ente subordinare la validità della dichiarazione ad una specifica modalità di trasmissione della relativa informazione. Pertanto il rilievo è da riconoscere alla sussistenza dei requisiti di legge ed all'esercizio dell'opzione da parte dei lavoratori interessati, elementi dai quali consegue l'applicazione ex lege del regime del massimale contributivo, risultando non risolutivi a tal fine la compilazione e l'invio del modello “AP09”, richiesti dall'Inps in virtù di propri documenti di prassi, ai quali non può riconoscersi però la forza vincolante della legge. Il sistema contributivo per scelta: i requisiti di legge La vicenda riguarda le modalità di applicazione del regime previdenziale del massimale contributivo, al confronto con gli adempimenti amministrativi richiesti, in maniera rigida, dall'Inps. Come noto, ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95, a decorrere dal 17/08/95, data di entrata in vigore della norma, per i lavoratori, privi di anzianità  contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme  pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della stessa legge, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il cui importo è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. L'esercizio del diritto di opzione consente l'applicazione del medesimo regime contributivo a quei lavoratori che operano la scelta per il predetto regime e che, per effetto dell'interpretazione autentica rilasciata dal DL 355/2001, convertito con modificazioni dalla Legge 417/2001, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo (art. 2, co. 1). L'esercizio dell'opzione ed il comportamento necessitato del datore di lavoro Il datore di lavoro, obbligato ex lege a dichiarare mensilmente attraverso il flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente, una volta ricevuta la dichiarazione dell'esercizio dell'opzione da parte dei lavoratori, applica, senza margini di discrezionalità, il regime contributivo, trasmettendo la relativa dichiarazione all'istituto. L'art. 1, c. 23, Legge 335/95, esprime infatti la necessità che per l'applicazione del massimale contributivo sussistano i requisiti di legge, rilasciando perciò ai lavoratori la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. La legge, dunque, individua i requisiti e prevede le conseguenze per l'applicazione del regime pensionistico, riconoscendo in capo al lavoratore la potestà di esercitare l'opzione in tal senso. Esercizio dal quale, come premesso, discende l'adempimento dichiarativo per il datore di lavoro. Null'altro è dato rinvenire a proposito nel testo della legge n. 335/95, e dunque nessun altro adempimento, ultroneo, può essere imposto, tantomeno a pena della decadenza del riconoscimento della possibilità di applicazione del regime in discorso. Il contenuto effettivo delle prescrizioni e gli adempimenti richiesti L'importanza della decisione del Tribunale di Pescara, è data dal riconoscimento di un concreto assetto di sostanza, e della vincolatività esclusiva in materia delle norme di legge, tale che l'effettiva conoscenza da parte dell'istituto previdenziale dell'esercizio dell'opzione, comporta l'efficacia dell'atto, anche se comunicato in modo difforme rispetto a quanto previsto dalle circolari amministrative che, in quanto tali, non possono introdurre ulteriori adempimenti obbligatori, tantomeno con efficacia negativa delle previsioni e delle conseguenze di legge. Nello specifico infatti, l'Inps richiede, per l'esercizio dell'opzione, che questa sia comunicata attraverso la compilazione di un form predisposto dallo stesso istituto, il c.d. modello “AP09”, adempimento che dagli uffici previdenziali è considerato necessario, addirittura a pena di rigetto della possibilità di applicazione del regime in discorso. In realtà, come correttamente statuito nell'occasione della sentenza richiamata, non può essere riconosciuto alcun effetto di natura definitiva alla circostanza che per l'esercizio dell'opzione e la comunicazione all'Istituto non sia stato utilizzato il famigerato “modello AP09”. Questo, infatti, non costituisce che una mera modalità operativa adottata dall'Inps, che come tale non può comportare prescrizioni che nessuna norma prevede, men che meno far derivare la decadenza da un diritto la cui pretesa non è altrimenti confutabile per via della sussistenza dei requisiti di legge (corredo previdenziale ed esercizio dell'opzione per il regime contributivo). E ciò senza che vi osti il richiamo ai provvedimenti di prassi amministrativa. Tanto, in ossequio al principio generale della impossibilità di imporre adempimenti o decadenze ultra-legali, per effetto del quale peraltro è consentito – è notorio – finanche di disattendere le previsioni amministrative che si pongano in contrasto con le fonti primarie, in virtù della salvezza del primato normativo sulla attuazione amministrativa che ne viene data. Il rigetto delle pretese dell'Inps Pertanto, quando risulti incontestata la sussistenza dei requisiti per l'accesso al diritto dell'applicazione del regime del massimale contributivo, la semplice lamentela della presunta non conformità ad una procedura di prassi interna, relativa alle modalità di comunicazione della sussistenza dei requisiti medesimi, acclarato che ciò è invece comunque avvenuto in conformità alla ratio legis, attraverso l'espressione dell'opzione e la informazione di tale esercizio, si deve confermare che sia così realizzato il contenuto oggettivo essenziale richiesto dal comma 23 dell'art. 1 della l.n. 335/95. È da negare, infatti, la possibilità che un documento di prassi amministrativa, che pretenda la mera compilazione di un modellino di prassi burocratica, concepito per mere finalità operative dall'Inps stesso, possa costituire l'elemento dirimente per il riconoscimento o meno dell'applicazione di una disciplina legale che tali vincoli non prevede. Ciò perché, come confermato nell'occasione della sentenza qui brevemente commentata, la legge non prescrive nella fattispecie alcun obbligo formale di preventiva comunicazione all'INPS, men che meno di compilazione di format dell'Istituto, ed in ogni caso non a pena di decadenza dalla misura. Tale adempimento, frutto dei documenti di prassi, adottati dall'Istituto verosimilmente per prevedere delle avvertenze tendenti ad agevolare la propria funzione di controllo, ben può essere inteso, al limite, quale indicazione di buone prassi, dalle quali però non possono ritenersi conseguenti adempimenti obbligatori, men che meno a pena di decadenza. Ed è importante, alla luce di quelle che erano le posizioni diffuse dell'Istituto sul territorio, che tali fondamentali circostanze siano state ribadite nei termini descritti dal Tribunale di Pescara con la sentenza del 27 marzo, così recuperando un necessario momento di certezza del diritto ed oggettività operativa. Fonte: Trib. Pescara 27 marzo 2024 n. 152 ...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Approfondisci con


La corretta gestione del massimale contributivo

Il graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo ha inciso non solo a livello di calcolo della pensione ma anche a livello gestionale del rapporto di lavoro in virtù dell'applicazione del massimale co..

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”