mercoledì 08/05/2024 • 06:00
L’INPS, con Circ. 7 maggio 2024 n. 63, fornisce indicazioni sulle attività svolte in qualità di sostituto d’imposta e sul rilascio della CU che, oltre alla modalità telematica, potrà anche essere fornita in modalità cartacea presso gli sportelli, tramite gli intermediari autorizzati o con spedizione a domicilio.
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L’INPS, con Circ. 7 maggio 2024 n. 63, fornisce indicazioni sulle operazioni effettuate in qualità di sostituto d’imposta. In particolare si offrono le annuali indicazioni in merito all’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica e la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Conguaglio 2023
L’INPS riepiloga sinteticamente le ordinarie e consuete attività svolte in qualità di sostituto d’imposta:
Rilascio telematico della Certificazione Unica
L’Istituto rende disponibile la Certificazione Unica ai percipienti in modalità telematica entro il decorso termine del 14 marzo 2024.
Gli utenti in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, di CNS (Carta Nazionale dei Servizi), di CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o di eIDAS, o in via residuale, i possessori di PIN, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2024 dal sito istituzionale www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso i seguenti percorsi di navigazione:
L’INPS informa della possibilità di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, ai contribuenti impossibilitati a utilizzare direttamente i servizi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli INPS.
Attraverso l’applicazione mobile “INPS Mobile” è possibile l’utilizzo dell’area “Certificazione Unica”.
Rilascio cartaceo della Certificazione Unica
Vengono però previste modalità alternative per la fornitura della Certificazione Unica 2024 con modalità cartacea.
La prima modalità di consegna cartacea possibile è attraverso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS o presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede.
I soggetti titolari di utenza PEC, invece, possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2024 al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
L’intermediario deve identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni:
Nel caso ci si trovi di fronte a eredi, può essere richiesta la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare attraverso:
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la Certificazione Unica 2024, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164.
Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2024 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo.
Rettifica della Certificazione Unica
L’INPS ricorda inoltre le modalità di rettifica della certificazione: qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella Certificazione Unica, è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati possibile dal 15 marzo 2024.
L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS”.
Nel caso in cui il contribuente si avvalga della dichiarazione precompilata è tenuto a verificarne il contenuto, aggiornandolo ove necessario con i dati rettificati che non saranno aggiornati direttamente.
Fonte: Circ. INPS 7 maggio 2024 n. 63
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