Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 è stato illustrato il decreto legge che prevede una rimodulazione del credito d'imposta ZES unica per imprese agricole, di pesca e acquacoltura.
Nel dettaglio, per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107 par. 3 lett. a) TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107 par. 3 lett. c TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono riconosciuti a valere sulle somme versate alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 16, comma 6. A valere sulle medesime somme, nel limite di 50 milioni di euro, si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal credito di imposta di cui all'art. 1 c. 98-108 L. 208/2015 per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31 dicembre 2023.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di accesso al beneficio e i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.