martedì 07/05/2024 • 14:00
L’INPS, con Circ. 6 maggio 2024 n. 62, fornisce le istruzioni per la gestione della CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria e per l’attuazione della nuova misura di integrazione salariale introdotta per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica.
redazione Memento
Con Circ. 6 maggio 2024 n. 62, l'INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria e per la nuova misura introdotta per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica. CIGS imprese strategiche in amministrazione straordinaria La possibilità di ricorrere alla prosecuzione della CIGS (art. 3 DL 4/2024 conv. in L. 28/2024) trova la sua ratio nella necessità di salvaguardare sia i livelli occupazionali sia il patrimonio di competenze dei dipendenti delle imprese in questione. Chi sono i destinatari? La normativa prevede l'accesso a periodi di CIGS ai lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'attività d'impresa. Le imprese interessate dal trattamento di CIGS in oggetto devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora definiti per la loro complessità, in relazione ai quali sono già stati autorizzati, o sono in corso di autorizzazione, trattamenti straordinari di integrazione salariale. La Legge di Bilancio 2024 ha previsto la possibilità che, nell'anno 2024, le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, possano ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di € 63.300.000, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Pertanto, dalla lettura combinata delle disposizioni, consegue che al trattamento di CIGS in oggetto possono ricorrere le imprese che congiuntamente: gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l'amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa; siano già state autorizzate - o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la cui istruttoria è in corso di definizione - al trattamento di CIGS ai sensi della Legge di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità. Modalità e termini di trasmissione dei flussi UniEmens-Cig Nel caso in cui il DM di concessione del trattamento di CIGS preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l'invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità. In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Modalità operative In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative agli interventi di CIGS autorizzati, i datori di lavoro devono operare come segue. Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale “L146”, avente il significato di “Conguaglio CIGS in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico DL n. 4/2024”. Le imprese sono tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione o dalla data del provvedimento medesimo, se successivo. N.B. Le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale. Crisi occupazionale delle imprese di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica La normativa prevede che l'INPS possa riconoscere, nel 2024, un particolare strumento di sostegno al reddito - in misura pari a quello previsto per le integrazioni salariali e per un periodo non superiore a 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10 settimane - in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale. La nuova misura di sostegno al reddito è quindi assimilabile a un nuovo strumento di integrazione salariale , comprensivo di relativa contribuzione figurativa, cui possono accedere tutti i datori di lavoro del settore privato, esclusi quelli appartenenti al settore agricolo, che, a prescindere dalla loro classificazione ai fini previdenziali, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) appartengono al settore privato; b) forniscono beni e servizi (indotto) alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale; c) sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte delle imprese committenti. Modalità e termini di invio delle domande Le modalità di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, devono essere individuate in uno specifico accordo quadro tra le associazioni datoriali e quelle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro; ne consegue che la sottoscrizione del menzionato accordo è propedeutica all'invio delle domande di accesso al trattamento di sostegno al reddito in oggetto. In merito ai termini di presentazione delle istanze, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. La sospensione o riduzione dell'attività lavorativa non può, in ogni caso, essere anteriore al giorno successivo a quello di stipula del medesimo accordo. Fonte: Circ. INPS 6 maggio 2024 n. 62
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Mario Cassaro
- Consulente del lavoro in LatinaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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