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Nel caso in esame un lavoratore impugnava giudizialmente il contratto part-time verticale sottoscritto con la società sua datrice di lavoro poiché in esso era stato riportato solo l'orario di 1008 annuali, il numero di 8 ore giornaliere, il numero dei turni mensili 18 ed i mesi complessivi in un anno 7, ma mancava qualsiasi indicazione dell'orario di lavoro. Soccombente in primo grado, il lavoratore presentava ricorso dinnanzi alla Corte d'appello territorialmente competente la quale dichiarava illegittima l'omessa indicazione nel contratto della stabile collocazione della prestazione lavorativa, condannando la società a risarcirgli il danno ex art. 10, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, pari al 5% della retribuzione percepita nei periodi lavorati (con esclusione delle ferie, dei permessi, delle festività e di quant'altro non rientrasse nel lavoro effettivo), oltre accessori di legge. La Corte distrettuale osservava che nel caso di specie era stato violato l'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 61/2000 ai sensi del quale nel contratto di lavoro deve essere indicata la distribuzione dell'orario di lavoro part-time con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. La stessa Corte respingeva, invece, la domanda del lavoratore con cui veniva richiesto di stabilire le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto delle sue responsabilità familiari e delle es...

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