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lunedì 06/05/2024 • 06:00

Fisco VERSIONE ITALIANA

Brexit: gli impatti IVA tra Italia e UK

Va posta particolare attenzione alla disciplina dei rimborsi IVA tra Italia ed UK in seguito alla Brexit siccome, in base al periodo temporale, va applicata una modalità di esecuzione dei rimborsi oppure l’altra.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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Il caso Brexit: quali risvolti per i rimborsi IVA

In seguito al referendum del 23 giugno 2016, il Regno Unito ha deciso di recedere dall'UE, di cui era Stato Membro sin dal 1973. Pertanto, a partire dal 29 marzo 2017, il Governo britannico ha notificato formalmente l'intenzione di uscire dall'UE, attivando quindi le procedure definite all'art. 50 TUE. Per la prima volta nella storia del processo di integrazione europea, uno Stato membro ha deciso di recedere dall'Unione, aprendo così una complessa fase negoziale per stabilire i termini del “divorzio”.

Dopo quasi tre anni di complessi negoziati, la ratifica da parte del Regno Unito e l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2020 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell'accordo di recesso a nome dell'Ue e una dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni. Il 31 gennaio 2020 il Parlamento Europeo ha approvato l'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Tale Accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2020, data dalla quale il Regno Unito non fa più ufficialmente parte dell'Unione.

L'Accordo di recesso ha consentito di regolare in maniera ordinata le modalità dell'uscita del Regno Unito dall'UE, tutelando cittadini e imprese. Esso ha previsto inoltre l'istituzione di un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2020), durante il quale, in base all'Accordo di recesso, le disposizioni del diritto dell'Unione (incluse le regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci) hanno continuato ad applicarsi al Regno Unito. Unica eccezione, le disposizioni di carattere istituzionale (diritto a nominare un Commissario, ad eleggere parlamentari europei, a partecipare alle riunioni del Consiglio con diritto di voto, etc.)

Allo scadere del periodo transitorio, è stato firmato l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Coooperation Agrrement – TCA) tra l'UE ed il Regno Unito, applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

Quindi anche ai fini dei rimborsi IVA ci si è trovati di fronte a due scenari: i) periodo transitorio 2) periodo successivo.

Sino al 31 dicembre 2020, ossia la data di fine del periodo transitorio, il Regno Unito ha operato come Paese membro dell'UE, ai fini doganali ma anche ai fini IVA ed accise. Durante la fase transitoria, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito si applica l'art. 38-bis2 dpr 633/1972, inerenti l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in altro Stato UE, che va a dettare i limiti nonché le modalità di rimborso IVA in caso appunto di soggetti che siano stabiliti in uno Stato appartenente all'UE e privi di stabile organizzazione in Italia.

Nel periodo successivo, il Regno Unito ha stipulato un accordo con l'Italia, cd. accordo di reciprocità, con il quale entrambi gli Stati hanno dichiarato di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell'erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati da: Operatori italiani sul suolo britannico; Operatori britannici sul territorio italiano

Di conseguenza, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito si applica l'articolo 38-ter dpr 633/1972 ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA: i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente; i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell'articolo 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972. L'istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.

Con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, l'Agenzia delle entrate ha richiamato l'accordo di reciprocità stipulato tra Italia e Regno Unito, compresa l'Irlanda del Nord, ponendo l'attenzione sulla modalità di rimborso IVA da applicarsi, ossia mediante la previsione di cui all'art. 38-ter dpr 633/1972.

Durante il precedente periodo di transizione, l'Agenzia ha sottolineato come per i soggetti stabiliti nel Regno Unito trovava applicazione l'articolo 38-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”, che detta i limiti e le modalità di rimborso IVA in ipotesi di soggetti stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea e privi di stabile organizzazione in Italia.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione europea, con la conseguenza che si dovrà adottare la procedura di rimborso ex art. 38-ter dpr 633/1972.

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Fisco ENGLISH VERSION

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