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sabato 04/05/2024 • 06:00

Finanziamenti Agevolazioni alle imprese

Contributi per installazioni di stazioni di ricarica su strade extraurbane

Il MASE, con Decreto 18 marzo 2024, ha definito i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024, è stato pubblicato il decreto 18 marzo 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, per la realizzazione sulle strade extraurbane di almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.

Il sopra citato decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023, la cui efficacia permane ad ogni fine connesso all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione già avviate alla data del 3 maggio 2024.

Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei suddetti benefici, ammontano a 359.943.750 euro e sono ripartite annualmente come segue:

  • per l'anno 2023: 162.982.530 euro;
  • per l'anno 2024: 196.961.220 euro.

Il soggetto gestore dell'intervento agevolativo è il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del PNRR.

Il decreto in esame prevede che, al fine di garantire la necessaria esperienza ed affidabilità per una corretta gestione ed un ottimale funzionamento delle stazioni di ricarica, accedono alle agevolazioni in questione le imprese o i raggruppamenti temporanei d'imprese (RTI) costituiti o costituendi che, alla data di presentazione dell'istanza d'ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell'UE, in un numero almeno pari al 5% delle stazioni di ricarica riferito all'ambito o al lotto per il quale è proposta istanza al beneficio.

L'agevolazione

I benefici in questione, sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità, in relazione a ciascun ambito o lotto ed entro i massimali stabiliti dal regolamento d'esenzione.

I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente accesso ad un finanziamento d'importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ognuna delle annualità, anche nel caso di partecipazione in RTI.

Le agevolazioni in esame non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione.

I requisiti dei progetti

In virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto in commento, sono ammissibili al beneficio in questione i progetti che:

  1. sono avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza d'ammissione al beneficio;
  2. prevedono, per ciascun ambito o lotto per il quale è proposta istanza al beneficio, la realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ognuno dei lotti appartenenti all'ambito intraregionale di cui all'Allegato 2;
  3. qualora sia necessario procedere ad una nuova connessione alla rete , ovvero  all'adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta, da parte del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno specifico luogo per l'installazione di una stazione di ricarica e l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilità della capacità della rete elettrica nell'area interessata dall'installazione della stazione di ricarica, nonché l'indicazione dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica;
  4. qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza d'ammissione al beneficio sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione della stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e la gestione delle stazioni di ricarica per almeno cinque anni;
  5. qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle nuove stazioni;
  6. qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, sono corredati di uno dei titoli che attesti la disponibilità del suolo pubblico;
  7. rispettano il principio di «non arrecare danno significativo»;
  8. rispettano il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
  9. rispettano i requisiti tecnici individuati nell'Allegato 1.

Spese ammissibili

L'art. 7 del decreto del MASE elenca le spese ammissibili al beneficio al netto dell'IVA, ovvero per:

  1. l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all'installazione delle stazioni di ricarica e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per tale voce di costo, si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per stazione di ricarica;
  2. i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera stazione di ricarica di cui alla lett. a);
  3. le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi ed i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della stazione di ricarica di cui alla lett. a).

Ai fini dell'ammissibilità al beneficio in questione, inoltre, le spese devono essere conformi:

  • ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali d'investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
  • alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR.

Procedure e criteri di selezione

Il decreto del MASE disciplina le procedure di selezione, indicandone, altresì, i relativi criteri e specificando che le risorse disponibili e menzionate in precedenza, sono assegnate all'esito di procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti, secondo quanto previsto nell'Allegato 2 e negli Avvisi pubblici.

Questi ultimi, dovranno essere emanati dallo stesso Ministero, su proposta del GSE, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di stazioni di ricarica elettrica lungo le strade extraurbane, i quali definiscono il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto, nonché i termini e le modalità di presentazione delle istanze d'ammissione al beneficio.

Entro il termine stabilito dagli Avvisi pubblici, il soggetto gestore formerà una graduatoria per ciascuna procedura di selezione. In caso di parità di punteggio, si applicherà il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.

Il decreto del MASE, inoltre, al Titolo III disciplina la fase della realizzazione degli interventi e degli adempimenti a carico dei beneficiari/soggetti attuatori, stabilendo le modalità d'erogazione del contributo e dell'eventuale revoca dello stesso.

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