sabato 04/05/2024 • 06:00
Il MASE, con Decreto 18 marzo 2024, ha definito i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024, è stato pubblicato il decreto 18 marzo 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, per la realizzazione sulle strade extraurbane di almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.
Il sopra citato decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023, la cui efficacia permane ad ogni fine connesso all'attuazione degli esiti delle procedure di selezione già avviate alla data del 3 maggio 2024.
Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei suddetti benefici, ammontano a 359.943.750 euro e sono ripartite annualmente come segue:
Il soggetto gestore dell'intervento agevolativo è il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del PNRR.
Il decreto in esame prevede che, al fine di garantire la necessaria esperienza ed affidabilità per una corretta gestione ed un ottimale funzionamento delle stazioni di ricarica, accedono alle agevolazioni in questione le imprese o i raggruppamenti temporanei d'imprese (RTI) costituiti o costituendi che, alla data di presentazione dell'istanza d'ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell'UE, in un numero almeno pari al 5% delle stazioni di ricarica riferito all'ambito o al lotto per il quale è proposta istanza al beneficio.
L'agevolazione
I benefici in questione, sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità, in relazione a ciascun ambito o lotto ed entro i massimali stabiliti dal regolamento d'esenzione.
I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente accesso ad un finanziamento d'importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ognuna delle annualità, anche nel caso di partecipazione in RTI.
Le agevolazioni in esame non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione.
I requisiti dei progetti
In virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto in commento, sono ammissibili al beneficio in questione i progetti che:
Spese ammissibili
L'art. 7 del decreto del MASE elenca le spese ammissibili al beneficio al netto dell'IVA, ovvero per:
Ai fini dell'ammissibilità al beneficio in questione, inoltre, le spese devono essere conformi:
Procedure e criteri di selezione
Il decreto del MASE disciplina le procedure di selezione, indicandone, altresì, i relativi criteri e specificando che le risorse disponibili e menzionate in precedenza, sono assegnate all'esito di procedure di selezione nel biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti, secondo quanto previsto nell'Allegato 2 e negli Avvisi pubblici.
Questi ultimi, dovranno essere emanati dallo stesso Ministero, su proposta del GSE, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di stazioni di ricarica elettrica lungo le strade extraurbane, i quali definiscono il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto, nonché i termini e le modalità di presentazione delle istanze d'ammissione al beneficio.
Entro il termine stabilito dagli Avvisi pubblici, il soggetto gestore formerà una graduatoria per ciascuna procedura di selezione. In caso di parità di punteggio, si applicherà il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.
Il decreto del MASE, inoltre, al Titolo III disciplina la fase della realizzazione degli interventi e degli adempimenti a carico dei beneficiari/soggetti attuatori, stabilendo le modalità d'erogazione del contributo e dell'eventuale revoca dello stesso.
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