venerdì 03/05/2024 • 15:45
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. alla consulenza giuridica 3 maggio 2024 n. 2, ha chiarito che l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sugli integratori alimentari è subordinata alla loro classificazione in una specifica voce della nomenclatura combinata.
redazione Memento
Con la risposta alla consulenza giuridica n. 2 del 3 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota IVA ridotta del 10% sugli integratori alimentari non si applica in via generalizzata, in quanto è subordinata alla loro classificazione in una specifica voce della nomenclatura combinata. Per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari (art. 2 Dir. UE 2002/46). Si ricorda che nell'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10% sono comprese le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al D.Lgs. 169/2004, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del Reg. CE 2658/87 (tabella A parte III n. 80 allegata al DPR 633/72). In linea con quanto chiarito dalla Ris. AE 29 luglio 2021 n. 50/E, la norma ora contempla espressamente tra i prodotti soggetti all'aliquota IVA del 10% gli integratori sotto forma di sciroppi, espressamente esclusi in precedenza, a condizione che siano classificabili nella voce doganale 2016. Ben potrebbe accadere, pertanto, che degli integratori alimentari, pur in possesso di tutti i requisiti di cui al D.Lgs. 169/2004, siano classificati diversamente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come nel caso di alcuni ''prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande'', classificati tra le bevande del Capitolo 22 e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l'aliquota IVA del 10% prevista dal citato numero 80). Nel caso di specie, siccome i prodotti sono commercializzati con la denominazione di integratore alimentare» o con i sinonimi di complemento alimentare o supplemento alimentare, l'analisi di questi ultimi da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risulterebbe superflua, esistendo un impianto normativo specifico, di fonte comunitaria, che ne disciplina la natura e l'immissione in commercio. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la classificazione da parte di ADM rimane necessaria. Fonte: Risp. Consulenza AE 3 maggio 2024 n. 2
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