venerdì 03/05/2024 • 14:48
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito un Modello che i contribuenti possono utilizzare per comunicare l'adesione al processo verbale di constatazione (PVC).
redazione Memento
A partire dai verbali emessi dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione (PVC) può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall'art. 5-quater D.Lgs 218/97, recentemente introdotto in attuazione della riforma dell'accertamento (D.Lgs 13/2024). L'Agenzia delle Entrate, nell'apposita sezione del suo sito istituzionale, ha messo a disposizione un modello fac-simile che i contribuenti possono utilizzare per comunicare l'adesione. Adesione Per aderire occorre presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all'ufficio (o agli uffici) dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il periodo d'imposta oggetto di definizione (indicato/i nel verbale) e all'organo verificatore (l'Ufficio dell'ente che ha redatto il verbale). Il contribuente può comunicare l'adesione al processo verbale di constatazione presentando via Pec, oppure in Ufficio, o ancora per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento) la comunicazione senza condizioni oppure condizionandola alla rimozione degli errori manifesti. Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza. L'adesione al contenuto del verbale deve essere integrale, cioè riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle dei relativi obblighi contabili, funzionali all'evasione del tributo a cui si riferiscono le violazioni sostanziali, presenti nel processo verbale. Nel caso in cui il pvc si riferisca a più annualità d'imposta o a più imposte, con relativa competenza di diversi uffici delle Entrate, il contribuente dovrà inviare il modulo di comunicazione a tutti gli uffici interessati. Cosa succede dopo la comunicazione dell'adesione Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la comunicazione di adesione senza condizioni, l'Agenzia gli notifica, entro i 60 giorni successivi, l'atto di definizione dell'accertamento parziale. Se, invece, la comunicazione è condizionata alla rimozione di errori manifesti, i 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione decorrono dalla data in cui l'organo verificatore informa l'Agenzia di aver effettuato l'aggiornamento del verbale. In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi il contribuente potrà, in ogni caso, ricorrere all'adesione senza condizione, a patto che non siano ancora trascorsi i 30 giorni dalla consegna del verbale e che presenti una nuova istanza. Il contribuente, dopo ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell'atto di definizione, dovrà versare quanto dovuto, in unica soluzione o in caso di rateazione, in 8 rate trimestrali (o 16 rate trimestrali per gli importi oltre 50mila euro), utilizzando i dati presenti nel fac-simile del modello F24 o F23 allegato all'atto.
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