Premessa
Con Circ. 2 maggio 2024 n. 9/E l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l'uniformità di azione, in relazione a misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 (Decreto Adempimenti) quali:
dei tributi;
obbligatorie;
servizi digitali;
strumenti elettronici di pagamento;
invio di comunicazioni e inviti da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Si rammenta che la Circ. n. 8/E/2024 aveva già illustrato le misure in materia di dichiarazioni fiscali.
Pagamenti rateali dell'acconto e del saldo (art. 8)
A decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:
viene prevista la possibilità di rateizzare fino al 16 dicembre (in precedenza fino a novembre) i versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto (max 7 rate);
il pagamento delle rate mensili successive alla prima (unitamente agli interessi) va effettuato entro il 16 di ogni mese per tutti i contribuenti.
La volontà di avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale rileverà dalla modalità di compilazione del Modello F24 indicando sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto.
Misure in materia di versamenti minimi di IVA e ritenute (art. 9)
L'importo minimo dell'IVA periodica dovuta nelle liquidazioni 2024 deve essere superiore a 100 euro (in precedenza 25,82 euro). Qualora l'importo non superi i 100 euro, l'imposta può essere versata insieme all'IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo e, comunque, non oltre il 16 dicembre dell'anno di riferimento. Analoga previsione viene introdotta, per i sostituti d'imposta che operano le ritenute con riferimento ai compensi e alle provvigioni erogati a partire dal mese di gennaio 2024. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è, infatti, comunque effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dal suo ammontare.
Addebito in conto dell'F24 con scadenze future
Il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, l'addebito di somme dovute per scadenze future da effettuare tramite i servizi telematici quali, ad esempio, quelli derivanti dai controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/73 e art. 54-bis DPR n. 633/72) ovvero dalla liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Resta inteso che, con tale modalità di versamento, non è consentito l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta che, alla data futura prestabilita di versamento, non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.
Per i versamenti d'imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma “PagoPA”.
Comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili (art. 4)
In caso di inerzia del contribuente, anche il depositario è legittimato a comunicare all'Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico liberandosi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dall'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.
Invio semestrale al Sistema Tessera Sanitaria (art. 12)
L'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2024 avverrà con cadenza semestrale:
entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nel primo semestre dell'anno stesso;
entro il 31 gennaio di ciascun anno con riferimento alle spese sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.
I commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, è venuto meno l'obbligo dal 1° gennaio 2024 di adempiere esclusivamente mediante il Sistema TS, rimanendone comunque ferma la facoltà.
Modello unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia (art. 21)
Sarà possibile, per i contribuenti, delegare gli intermediari, all'utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un'unica operazione; viene fissato un termine unico di scadenza - il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita - per l'utilizzo, da parte degli intermediari e nell'interesse del contribuente, dei servizi da quest'ultimo delegati, salvo revoca espressa.
È demandata a un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Adempimenti, l'individuazione delle modalità di attuazione delle previsioni introdotte in materia di modello unico di delega.
Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale (art. 23)
Viene implementata l'area riservata del contribuente riguardante il c.d. cassetto fiscale, esponendo in modo graduale tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate che riguardano il contribuente, nonché quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 24)
Per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Tali soluzioni software devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento.
Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti (art. 10)
Vengono introdotti due periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, dell'invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate relativi a:
controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72 (lett. a);
controlli formali delle dichiarazioni, di cui all'art. 36-ter DPR n. 600/73 (lett. b);
esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, c. 412, L. n. 311/2004 (lett. c);
lettere di invito per l'adempimento spontaneo (c.d. lettere di compliance).
Fonte: Circ. AE 2 maggio 2024 n. 9/E