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giovedì 02/05/2024 • 17:23

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Esperto Nazionale Distaccato: trattamento fiscale delle indennità

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 2 maggio 2024 n. 99, ha chiarito che le indennità corrisposte a un esperto nazionale distaccato, in qualità di END non cost free, con contributo a carico del bilancio dell'Unione Europea, non concorrono all'imponibile del contribuente in Italia.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 99 del 2 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità corrisposte a un esperto nazionale distaccato presso l'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima di Lisbona, in qualità di END non cost free, con contributo a carico del bilancio dell'Unione Europea, non concorrono all'imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate ad imposizione nel nostro Paese.

Si ricorda che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività - art. 51 c. 1 DPR 917/86). Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50% (art. 51 c. 8 DPR 917/86).

Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati (END) può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale (art. 32 c. 3 D.Lgs. 165/2001).

Le indennità di soggiorno, giornaliera e mensile, corrisposte agli ''END cost free'' dalla propria amministrazione italiana di appartenenza, dunque con oneri totalmente a carico di un'amministrazione pubblica italiana, senza cioè incidere sul bilancio dell'Unione Europea, sono imponibili in Italia ai sensi dell'art. 51 c. 8 DPR 917/86 (Risp. AE 18 novembre 2022 n. 559). In particolare, è stato osservato come, in tal caso, in assenza di una specifica disposizione internazionale che limiti la potestà impositiva dei singoli Stati membri sugli emolumenti erogati agli END senza alcun contributo da parte della Commissione europea, le indennità di soggiorno in esame debbano essere assoggettate ad imposizione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa Italiana.

Il caso di specie riguarda il corretto trattamento fiscale delle indennità corrisposte all'istante distaccato presso l'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima di Lisbona, in qualità di END non cost free, con contributo a carico del bilancio dell'Unione Europea. A tal riguardo, l'art. 7 Reg. UE 1406/2002, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, stabilisce che all'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, secondo cui i funzionari e gli altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Per questi motivi, come chiarito dall'AE, le indennità in esame non concorrono all'imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate ad imposizione nel nostro Paese.

Fonte: Risp. AE 2 maggio 2024 n. 99

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