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  • Tempo di lettura 7 min.

Un lavoratore, sottoposto a visita periodica da parte del medico competente, veniva giudicato sostanzialmente inidoneo alla mansione di magazziniere, per la quale era stato assunto appena un anno prima. Il medico competente, infatti, aveva vietato l'adibizione del dipendente a lavori gravosi o che comportassero la movimentazione carichi, guida di carrelli elevatori o di veicoli conducibili con patente C o superiore; in sostanza – pur emettendo un giudizio di idoneità con prescrizioni – aveva decretato l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni di magazziniere.

Alla luce del giudizio espresso dal medico competente, veniva disposto il licenziamento del dipendente per sopravvenuta inidoneità fisica.

Il lavoratore impugnava il licenziamento producendo una relazione medica redatta in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro che ridimensionava fortemente la diagnosi del medico competente; le limitazioni risultanti da questa nuova perizia, infatti, gli avrebbero consentito di continuare ad operare come magazziniere o che comunque di essere ricollocato in altre mansioni disponibili in azienda.

La società non si costituiva nel giudizio di primo grado, che si concludeva con l'accoglimento delle domande formulate dal lavoratore: il Tribunale di Lodi, infatti, annullava il licenziamento per motivo oggettivo in data 4.08.2022; per l'effetto il Giudice dichiar...

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