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venerdì 03/05/2024 • 06:00

Lavoro Sostegno all’occupazione

Assunzioni agevolate: dal Decreto Coesione sgravi totali nella ZES

Il Decreto Coesione prevede, con riferimento alla ZES unica per il Mezzogiorno, l'incremento dei benefici per l'impiego di giovani e donne e uno sgravio contributivo. Nel caso delle donne, a essere rilevante è la residenza in una Regione ZES, mentre per le altre misure conta l'unità produttiva di destinazione del neoassunto.

di Debhorah Di Rosa - Consulente del Lavoro

+ -
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Gli sgravi spettano ai datori di lavoro privati che assumono a partire dal prossimo mese di luglio ed entro dicembre 2025, a condizione che:

- siano in regola con il DURC e gli obblighi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di ogni livello;

- rispettino le norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- l'assunzione non costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

- sia rispettato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).

N.B. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (sia per l'instaurazione la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) producono la perdita di quella

parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e dei dirigenti.

Sgravio giovani per le ZES

I datori di lavoro privati  che, da luglio 2024 a dicembre 2025, assumono con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato, qualora la sede di lavoro o l'unità produttiva di impiego sia in area ZES, hanno diritto,  per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro mesi,  all'esonero  totale dal  versamento  dei  complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro,  con esclusione dei premi INAIL, nel  limite  massimo  di  importo  pari  a  650 euro su base mensile.

N.B. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Sgravio donne nelle ZES

È riconosciuto ai datori di lavoro privati che dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici donne, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.

Deve trattarsi di assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento occupazionale netto deve essere verificato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Come chiarito dall'INPS, nella circolare n. 58 del 2023, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.

L'impresa deve dunque verificare l'effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l'incremento occupazionale nei 12 mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Sgravio piccole imprese nelle ZES

Ai datori di lavoro privati che hanno in forza non più di 15 dipendenti in caso di assunzione a tempo indeterminato, operata dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile. Deve trattarsi di lavoratori da impiegare in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Ad essere assunti devono essere soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto trentacinque anni di età e sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi.

N.B. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Criteri di cumulabilità e compatibilità

I nuovi esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma per espressa previsione normativa sono compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxideduzione del costo del lavoroex art. 4 D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216).

Tabella riepilogativa sgravi contributivi nelle ZES

Requisiti

Durata

Importo

Decadenza

Sgravio donne

  • Residenza nella ZES
  • Impiego non regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

24 mesi

650 euro mensili

NO (incremento occupazionale)

Sgravio giovani

  • Under 35
  • Primo impiego t.i.

24 mesi

650 euro mensili

SI

Sgravio generale

  • Almeno 35 anni di età

24 mesi

650 euro mensili

SI

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