Semaforo verde dal Consiglio dei Ministri al tredicesimo decreto legislativo concernente la riforma del sistema fiscale (otto approvati in via definitiva ed i restanti all'esame delle Commissioni parlamentari), ovvero quello recante la revisione del regime impositivo dei redditi, in particolare IRPEF e IRES.
Sempre nella riunione del 30 aprile scorso, l'Esecutivo ha approvato anche un decreto-legge riguardante le politiche di coesione (cd. “DL coesione”). Detto provvedimento, era stato inserito nella revisione del PNRR nelle sette nuove riforme (aggiunte alle 59 già previste) e, una di queste, è quella, appunto, della riforma della coesione, divenuta uno degli obiettivi della sesta rata e, quindi, una volta approvata, rientra nel calendario previsto per il raggiungimento di questo obiettivo.
Revisione del regime impositivo dei redditi
Il decreto legislativo approvato in esame preliminare, tratta la materia delle imposte sui redditi (nello specifico su IRPEF e IRES) e tocca le diverse categorie reddituali, ovvero: i redditi agrari, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, i redditi diversi e i redditi d'impresa.
Per quanto concerne i redditi dei terreni, si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d'impresa) e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente.
In merito ai redditi da lavoro dipendente, si ampliano le componenti escluse dalla formazione di detti redditi. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Nelle more dell'introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, inoltre, si prevede l'erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell'anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio ed il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d'importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Con riguardo ai redditi da lavoro autonomo s'introduce, quale criterio generale di determinazione dei citati redditi, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.
Si conferma il principio di cassa quale criterio d'imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo d'imposta e sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti e quote di TFR).
S'introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento ad operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti.
In riferimento ai redditi diversi, si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo d'acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni, nonché di ogni altro costo successivo inerente.
In relazione alle disposizioni in materia di redditi d'impresa, invece, si realizza una prima fase d'attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica, invece, il trattamento tributario:
delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell'esercizio in cui sono incassati;
della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
delle differenze sui cambi.
Riforma delle politiche di coesione
Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, nei primi otto articoli introduce le modalità d'intervento tanto di carattere generale, tanto sui programmi regionali.
I programmi d'investimento interessati sono finanziati da 42 miliardi di euro di risorse europee e 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027; si tratta, quindi, di 74 miliardi di euro d'investimenti destinati a ridurre i divari territoriali.
La prima parte del decreto contiene specifiche disposizioni, mirate ad accelerare e rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europee, con l'individuazione d'interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione UE, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello d'efficacia e d'impatto degli interventi.
Il decreto introduce poi misure per lo sviluppo e la coesione territoriale, intervenendo anche con misure per rafforzare l'occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate ed in generale nel Mezzogiorno.
Il provvedimento approvato prevede, altresì, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l'esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi (nel limite massimo di 650 euro su base mensile) per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.
Con il bonus ZES, invece, il decreto-legge sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno, attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.
Il “DL coesione” prevede anche la norma che introduce lo strumento dei “mini contratti di sviluppo”, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.
Si tratta di un nuovo strumento per sostenere gli investimenti produttivi di media dimensione finanziaria (tra 5 e 20 milioni di euro), realizzati da imprese piccole, medie o grandi, legate alle tecnologie critiche annoverate nel nuovo regolamento UE STEP.
La misura, indirizzata al momento alle sole regioni del Mezzogiorno, è destinata al sostegno, allo sviluppo ed alla fabbricazione di tecnologie digitali e “deep tech”, oltre che quelle green, nonché alle biotecnologie (compresi i medicinali critici nell'elenco UE, oltre ai loro componenti).