martedì 30/04/2024 • 11:18
L’INL, con Nota 24 aprile 2024 n. 795, specifica le caratteristiche che deve possedere un contratto di apprendistato per l’istruzione secondaria nel caso in cui venga sottoscritto per lo svolgimento di mansioni stagionali.
redazione Memento
L'Ispettorato del Lavoro torna ad occuparsi, dopo la Nota del 7 agosto 2023 n. 1369, di apprendistato a tempo determinato sottoscritto per lo svolgimento di mansioni stagionali. Innanzitutto, l'INL ribadisce che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l'istituzione formativa, deve verificare l'effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l'accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”. Ciò premesso, nel rappresentare che “la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano” (art. 43, c. 3, D.Lgs. 81/2015), occorre precisare che il principio di “coerenza” sopra richiamato tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il “primo contatto” con l'istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Le nuove indicazioni dell'INL Con la Nota in commento l'Ispettorato chiarisce che, da quanto espresso sopra, non deriva automaticamente l'impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale. L'utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell'istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo (art. 43, c. 6, D.Lgs. 81/2015) “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. Fonte: Nota INL 24 aprile 2024 n. 795
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