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martedì 30/04/2024 • 06:00

Lavoro Dalla CGUE

Assegni famigliari e conseguenti rapporti tra Stati membri UE

La CGUE, con sentenza 25 aprile 2024 C-36, ha precisato i limiti entro i quali uno Stato membro può richiedere ad altro Stato membro la restituzione degli importi versati a titolo di assegni famigliari a un lavoratore cittadino di quest'ultimo Stato.

di Marcello Buzzini - Avvocato in Milano - Studio Legale Failla & Partners

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il caso riguarda un cittadino polacco, che svolge attività lavorativa di natura subordinata in Germania da diversi anni, e la cui moglie risiede in Polonia con il loro figlio minore. Il lavoratore aveva usufruito degli assegni familiari previsti dal diritto tedesco, sul presupposto che la moglie non esercitasse alcuna attività lucrativa nel paese di residenza. Quest'ultima, infatti, benché proprietaria di una fattoria, non risultava l'avesse messa a frutto. A seguito di una serie di verifiche e controlli anche incrociati tra i due Stati membri, era emerso che, in virtù dell'introduzione di una nuova normativa in materia, a partire dall'anno 2019 la moglie potesse usufruire di assegni familiari nel paese di origine, ossia la Polonia, competente in via prioritaria in quanto luogo di residenza del minore. L'autorità previdenziale tedesca, constatato che la moglie in realtà non aveva mai fatto domanda per ricevere i suddetti assegni in Polonia, aveva quindi interrotto l'emissione degli assegni familiari in favore del lavoratore dall'ottobre 2020, altresì chiedendogli la restituzione degli importi ritenuti indebitamente versati per quel titolo, in relazione a parte del periodo pregresso. Il lavoratore ha contestato tale decisione, promuovendo un giudizio avanti al Tribunale Tributario di Brema (Germania). La decisione della CGUE

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