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  • Tempo di lettura 5 min.

Il caso riguarda un cittadino polacco, che svolge attività lavorativa di natura subordinata in Germania da diversi anni, e la cui moglie risiede in Polonia con il loro figlio minore.

Il lavoratore aveva usufruito degli assegni familiari previsti dal diritto tedesco, sul presupposto che la moglie non esercitasse alcuna attività lucrativa nel paese di residenza. Quest'ultima, infatti, benché proprietaria di una fattoria, non risultava l'avesse messa a frutto.

A seguito di una serie di verifiche e controlli anche incrociati tra i due Stati membri, era emerso che, in virtù dell'introduzione di una nuova normativa in materia, a partire dall'anno 2019 la moglie potesse usufruire di assegni familiari nel paese di origine, ossia la Polonia, competente in via prioritaria in quanto luogo di residenza del minore.

L'autorità previdenziale tedesca, constatato che la moglie in realtà non aveva mai fatto domanda per ricevere i suddetti assegni in Polonia, aveva quindi interrotto l'emissione degli assegni familiari in favore del lavoratore dall'ottobre 2020, altresì chiedendogli la restituzione degli importi ritenuti indebitamente versati per quel titolo, in relazione a parte del periodo pregresso.

Il lavoratore ha contestato tale decisione, promuovendo un giudizio avanti al Tribunale Tributario di Brema (Germania).

La decisione della CGUE

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