lunedì 29/04/2024 • 06:00
Il nostro ordinamento prevede due misure agevolative accomunate dallo stesso target di età: l’apprendistato professionalizzante e l’incentivo riconosciuto agli under 30. Il datore di lavoro dovrà quindi valutare attentamente le differenti peculiarità delle due agevolazioni quando si troverà nella situazione di dover procedere a un’assunzione.
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L'anno 2024 ha visto l'estinzione dello sgravio, non strutturale, legato alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori “under 36”.
Tale abrogazione ha costretto le aziende ad optare per assunzioni a tempo indeterminato di giovani al di sotto dei 30 anni.
Tale misura è stata, infatti, definita a più riprese strutturale.
Con l'entrata in vigore della legge 205/2017, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato viene riconosciuto un esonero contributivo.
L'età dei 30 anni è però anche la soglia massima per l'instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante come stabilito dalla disciplina del D.Lvo n. 81/2015 all'articolo 44.
Il datore di lavoro può quindi, in fase di assunzione, trovarsi di fronte alla situazione di dover scegliere quale formula migliore fra il beneficio contributivo “under 30” o l'apprendistato professionalizzante.
Una prima considerazione di carattere generale è legata all'età: questa, infatti, è da intendersi in entrambi i casi pari a 29 anni e 364 giorni come ultimo momento fattibile per instaurare il rapporto di lavoro.
L'apprendistato, per sua natura, presenta peculiarità diverse rispetto ad altri contratti, in particolare:
Nella scelta del datore di lavoro pesano chiaramente diversi aspetti legati alle capacità del lavoratore, alla sua personalità ed alle sue capacità di inserimento all'interno della struttura produttiva o commerciale che sia.
La normativa
Coloro che vengono assunti con la qualifica di apprendisti non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Esempi di quanto sopra citato possono essere il computo della quota dei disabili come previsto dalla legge 68/99.
Analoga questione riguarda l'esclusione degli apprendisti nel conteggio dell'organico aziendale ai fini della dimensione per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 300/70.
Tale orientamento è stato più volte confermato da diverse pronunce costituzionali.
Discorso opposto, invece, per il computo della base numerica necessaria per la verifica dell'organico aziendale ai fini dell'applicazione della normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria o sui contratti di solidarietà vengono considerati anche gli apprendisti.
Un ulteriore vantaggio di natura normativa è legato alla possibilità per la contrattazione collettiva, laddove vi sia un sistema di alternanza scuola-lavoro, di prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
Passando ora all'analisi dell'agevolazione “under 30” non emergono particolari situazioni favorevoli sotto il profilo normativo: i lavoratori assunti con tale sgravio, infatti, sono computabili nella forza lavoro in relazione a tutti gli istituti legali e contrattuali.
Soffermando l'attenzione sugli incentivi di natura contributiva, in caso di apprendistato, i datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione, interamente a loro carico, pari al 10% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo formativo con l'aggiunta anche di un anno in più successivamente all'avvenuta qualifica del dipendente.
Per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 unità l'aliquota è pari a:
A tali aliquote ridotte vanno aggiunte:
In relazione alla soglia delle 9 unità è importante ricordare che nel calcolo sono ricompresi:
Vengono invece esclusi;
Tali aliquote agevolate vengono mantenute anche se successivamente il numero dei dipendenti sarà superiore alle 9 unità.
Relativamente agli incentivi normativi relativi alle assunzioni di giovani “under 30” va subito segnalato che tali sgravi spettano anche in caso di trasformazione del precedente rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
La misura dell'agevolazione contributiva è pari al 50% dei contributi per un periodo massimo di 36 mesi e con un tetto annuale pari ad euro 3.000,00, 250 euro se rapportato su base mensile, 8,06 su base giornaliera.
Sono esclusi da tale sgravio i premi e contributi Inail come altri contributi minori.
La norma sugli sgravi “under 30” prevede diverse condizioni di applicabilità:
Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la cessazione del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente ricevuto in precedenza.
Altri vincoli per il riconoscimento dell'agevolazione sono:
In ultimo il campo di applicazione del beneficio comprende tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, compresi quelli agricoli, gli Enti pubblici economici, i consorzi di bonifica, gli Enti ecclesiastici, i consorzi industriali.
Gli aspetti economici
L'apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione anche con due livelli stipendiali inferiori a quello finale di qualifica.
Alcuni contratti collettivi, tuttavia, hanno previsto un percorso di avvicinamento al livello massimo, attraverso scatti intermedi (magari di un livello a “metà percorso”) o, in altri casi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, l'abbassamento di un solo livello.
In alternativa, la contrattazione collettiva stessa può stabilire, nel rispetto dell'anzianità di servizio, una forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell'ammontare, secondo un “modus” già presente, da tempo, in alcuni contratti collettivi.
Non ci sono agevolazioni sotto l'aspetto economico per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori “under 30”: la retribuzione deve essere quella prevista dal CCNL per l'inquadramento professionale indicato nella lettera di assunzione.
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Francesca Zucconi
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