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lunedì 29/04/2024 • 06:00

Lavoro In busta paga

Trattamento integrativo ordinario e nel turismo: a chi spetta e come si calcola

Anche nel 2024 i datori di lavoro possono ritrovarsi a dover gestire nel LUL il trattamento integrativo all’IRPEF, quale misura di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori subordinati. La disciplina in vigore prevede una misura strutturale e una transitoria riservata al settore della somministrazione e del turismo.

di Debhorah Di Rosa - Consulente del Lavoro

+ -
  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Resta in vigore anche per il 2024 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo che si aggiunge a quello ordinario destinato ai lavoratori con redditi non superiori a 28.000 euro. La gestione in busta paga di questi due strumenti di riduzione del cuneo fiscale presenta alcune peculiarità che occorre esaminare con attenzione, anche alla luce delle novità apportate quest'anno.

Trattamento integrativo ordinario

Il trattamento integrativo all'Irpef è riconfermato anche per il 2024: i limiti di reddito già in vigore per il 2023 non sono cambiati ma l'ambito di applicazione della misura risente della modifica delle aliquote Irpef per scaglioni prevista dalla Legge di Bilancio 2024 e dell'equiparazione della no tax area dei lavoratori dipendenti.

Per i lavoratori con contratto subordinato le detrazioni, infatti, aumentano da 1.880 euro (nell'anno 2023) a 1.955 euro (nell'anno 2024).

Le quattro aliquote Irpef attualmente in vigore diventano tre poiché vengono accorpati primo e secondo scaglione di reddito: l'aliquota Irpef applicabile ai redditi fino a 28.000 dal 2024 è pari al 23%. La no tax area è aumentata fino a 8.500 euro.

Lavoratori beneficiari

Il trattamento integrativo spetta ai lavoratori con redditi fino a 15.000 euro, mentre a coloro che hanno prodotto un reddito compreso tra 15.000 e 28.000 il trattamento è riconosciuto solo qualora le detrazioni spettanti superassero le imposte dovute.

Hanno diritto a 100 euro al mese in più busta paga, esenti da contribuzione e tassazione, fino ad un massimo di 1.200 euro l'anno, solo i lavoratori dipendenti la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti da cui sottrarre un importo di 75 euro.

I lavoratori con redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro continueranno a beneficiare del bonus ma solo se l'importo di determinate detrazioni è superiore all'Irpef dovuta. In questo caso l'importo del bonus sarà determinato dalla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo da lavoratore dipendente non si computano:

- abitazione principale e relative pertinenze;

- reddito di cittadinanza;

- assegni familiari;

- assegno per il nucleo familiare;

- assegno di maternità dello Stato;

- premio alla nascita (o bonus mamma);

- assegno di natalità (o bonus bebè);

- bonus baby-sitter.

Le detrazioni di cui si tiene conto per il calcolo del trattamento integrativo spettante sono quelle degli articoli 12 e 13 TUIR:

  • familiari a carico;
  • mutui agrari;
  • mutui immobiliari per acquisto della prima casa fino al 31 dicembre 2022;
  • redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • spese sanitarie;
  • spese per i lavori in casa (dalle ristrutturazioni alla riqualificazione energetica);
  • erogazioni liberali.

Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro:

- riconosce il trattamento integrativo in busta paga automaticamente, per le prestazioni rese dal lavoratore e rapportate al periodo di lavoro;

- recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione in F24, anche orizzontale, mediante l'utilizzo dello specifico codice tributo “1701”.

- espone il trattamento integrativo erogato nella CU.

- conserva la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti

Trattamento integrativo turismo

Anche per il 2024 è previsto il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale ai dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali in caso di svolgimento di lavoro notturno e festivo (art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

L'importo spettante, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario festive svolte nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

Lavoratori beneficiari

La disposizione si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000. Nella verifica di tale limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

La sussistenza del requisito soggettivo reddituale deve essere dichiarata dal lavoratore, il quale deve attestare al datore di lavoro, per iscritto, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questo adempimento è indispensabile per il riconoscimento del trattamento integrativo.

Modello domanda trattamento integrativo turismo

Il sottoscritto ………………………………………………., nato a …………………….….. il ……………………..lavoratore dipendente dell'azienda ……………………………........…… dal ………….………, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, richiedo l'applicazione del Trattamento integrativo turismo (art. 1, cc. 21-25 L. n. 213/2023) per le prestazioni svolte nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 e a tal fine dichiaro di aver percepito un reddito inferiore ai 40.000 euro nel 2023.

(luogo e data) _________,_____________ Firma ____________________

Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro, nella sua qualità di sostituto d'imposta:

- riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023;

- recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione in F24, anche orizzontale, mediante l'utilizzo dello specifico codice tributo “1702”.

- espone il trattamento integrativo erogato nella CU.

- conserva la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, l'erogazione del trattamento da parte del datore di lavoro può avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, purchè entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Tabella di raffronto trattamento ordinario e turismo

Trattamento integrativo ordinario

Trattamento integrativo turismo

Limiti di reddito

15.000 euro nel 2024: spettanza per intero

28.000 nel 2024: spettanza da calcolare

40.000 euro nel 2023

Codice tributo

1701

1702

Punto CU

390-391-392

479

Attestazione di richiesta

NO

SI

Importo massimo spettante

1.200 euro

15% retribuzione per notturno e straordinario festivo

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Daniele Bonaddio

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