mercoledì 24/04/2024 • 14:49
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 23 aprile 2024 n. 98, ha chiarito che la conservazione dei biglietti di trasporto non può avvenire mediante un file riepilogativo degli stessi.
redazione Memento
Con la risposta n. 98 del 23 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la conservazione dei biglietti di trasporto non può avvenire mediante un file riepilogativo degli stessi. Trasporto di persone Il trasporto di persone e la certificazione dei relativi corrispettivi sono stati oggetto, nel tempo, di plurimi interventi da parte del legislatore e dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, l'art. 22 DPR 633/72 individua le operazioni in relazione alle quali l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Tra le predette operazioni rientrano, tra l'altro, le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito. In riferimento a tali prestazioni, i corrispettivi andavano, quindi, certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, adempimento che è stato poi sostituito dall'emissione dei relativi titoli di viaggio. Le descritte modalità di certificazione sono rimaste invariate anche a seguito dell'introduzione generalizzata degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 c. 1 D.Lgs. 127/2015. Titoli di viaggio I titoli di viaggio rappresentano documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del DM 17 giugno 2014 con riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione. In merito alla possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile, va osservato come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano tale previsione. In generale, dopo l'emissione dei documenti che certificano la prestazione resa, è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro previsto dall'art. 24 DPR 633/72. E anche laddove tale file potesse qualificarsi come un ''estratto informatico'' di ciascun biglietto elettronico emesso nel periodo di riferimento, le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Pertanto, la redazione/conservazione del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti ma, al più, aggiungersi alla stessa. Fonte: Risp. AE 23 aprile 2024 n. 98
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.