martedì 30/04/2024 • 06:00
Entro il 15 maggio, è possibile presentare l’istanza di partecipazione per fruire del Social Bonus, ovvero il credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da Enti o società, in favore degli Enti del Terzo Settore.
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Il cd. Social Bonus è l'agevolazione istituita dall'art. 81 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) riferita alle erogazioni liberali che persone fisiche, enti e aziende, possono versare in modalità tracciabile agli ETS con vincolo di utilizzo al recupero d'immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Le citate erogazioni liberali e, di conseguenza, i donatori godono di risparmi fiscali.
Tramite la piattaforma informatica dedicata, gli enti beneficiari possono presentare, alle scadenze normativamente previste, cioè entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, l'istanza di partecipazione, utilizzando la relativa modulistica.
Il Social Bonus
Come sopra anticipato, l'art. 81 del CTS ha istituito un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore degli Enti del Terzo Settore, i quali hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività d'interesse generale con modalità non commerciali.
Per le suddette erogazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del CTS (rubricato “Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali”), né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione d'imposta da altre disposizioni di legge.
La norma prevede, altresì, che il credito d'imposta spettante, sia riconosciuto alle persone fisiche ed agli enti non commerciali, nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta in questione è utilizzabile tramite compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'art. 81 stabilisce, inoltre, che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, effettuate per la realizzazione d'interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, devono comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento.
Essi provvedono, altresì, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile ed in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative:
Presentazione dell'istanza
La misura agevolativa è stata attuata con il decreto interministeriale del 23 febbraio 2022, mentre, con il decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023, è stata adottata la modulistica relativa al procedimento d'individuazione dei progetti di recupero ammissibili al “Social Bonus”, nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.
Con il decreto direttoriale n. 5 del 23 gennaio 2024, invece, è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti inerenti al “Social Bonus”.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già con un Avviso del 28 agosto 2023, aveva comunicato l'apertura della piattaforma dedicata al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it, per la presentazione delle istanze inerenti al “Social Bonus”.
Gli istanti possono inoltrare la richiesta d'accesso al beneficio, compilando il format disponibile all'interno del sito ed allegando la modulistica adottata con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione n. 118 del 7 luglio 2023.
La documentazione e la modulistica utili alla presentazione delle istanze, sono presenti nella sezione dedicata, ovvero all'indirizzo https://www.lavoro.gov.it/pagine/social-bonus, dove, oltre al Modello A1 (dichiarazione di partenariato) ed al Modello B (dichiarazioni sostitutive), è possibile fruire della modulistica relativa al “Cronoprogramma delle attività progettuali”, del “Rendiconto intermedio” e del “Rendiconto finale”.
È disponibile, inoltre, il “Manuale Social Bonus”, il quale rappresenta la guida all'utilizzo dell'applicazione “Social Bonus” per gli Enti del Terzo Settore.
Nella “Home page” del portale dedicato alla presentazione dell'istanza, sono visibili i box dedicati all'accesso. Occorre cliccare sul box dedicato a SPID o sul box dedicato a CIE (Carta d'Identità Elettronica), riservati ai cittadini italiani e, quindi, accedere al sistema.
L'accesso all'applicazione è riservato solo agli utenti che hanno associato alla propria identità digitale un profilo d'azienda italiana o che hanno ricevuto e accettato una delega d'azienda italiana (con periodo di validità in corso).
Come anticipato in precedenza, si ricorda che gli enti beneficiari possono presentare, entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, l'istanza di partecipazione, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica sopra indicata.
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