mercoledì 24/04/2024 • 12:13
Con Avviso 23 aprile 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che dal 1° maggio saranno operative le nuove modalità di presentazione delle istanze di accertamento tecnico per la definizione dell'aliquota IVA.
redazione Memento
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso del 23 aprile 2024, informa che dal 1° maggio saranno operative le nuove modalità di presentazione delle istanze di accertamento tecnico finalizzato alla definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aliquota IVA ai sensi della Circ. AE 14 giugno 2010 n. 32/E par. 9. Le istanze Per effetto di tale novità, le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it, utilizzando il nuovo modello di istanza. Le istanze devono, inoltre, riportare una descrizione dettagliata della merce e devono essere corredate di eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. L'accertamento tecnico viene rilasciato in 120 giorni. Nel caso in cui sia necessario espletare l'analisi del campione merceologico da parte dei laboratori chimici doganali, tale termine è sospeso fino all'esito delle analisi. Non saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute in modalità differenti rispetto a quelle sopra indicate. In relazione alle istanze di interpello aventi ad oggetto la richiesta della individuazione dell'aliquota IVA applicabile alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al DPR 633/72, si rileva che la suddetta Tabella individua nella parte I “i prodotti agricoli e ittici” per i quali gli agricoltori possono applicare le detrazioni forfetizzate, mentre nelle parti II e III i beni e servizi che possono godere delle aliquote IVA ridotte del 4% ovvero 10%. Osservazioni Come chiarito dalla citata Circ. AE 14 giugno 2010 n. 32/E par. 9, al fine dell'individuazione dei beni cui possono applicarsi tali trattamenti fiscali, la Tabella opera un rinvio alle voci della Tariffa dei dazi doganali di importazione, in vigore fino al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata contenuta nella Tariffa attualmente in uso. Il trattamento fiscale dei suddetti beni, agli effetti della corretta applicazione della aliquota IVA, richiede di procedere preliminarmente ad un esatto accertamento tecnico del prodotto, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali. Tenuto conto che tale accertamento tecnico esula dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate, rientrando piuttosto tra quelle dell'Agenzia delle Dogane, le istanze che hanno ad oggetto l'individuazione dell'aliquota IVA sulla cessione dei menzionati prodotti sono da ritenersi inammissibili alla luce dei richiamati principi che sovrintendono all'attività interpretativa dell'interpello; per tali motivi, agli stessi non potrà essere fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica. Resta ferma per i contribuenti la possibilità di presentare interpello ai sensi dell'art. 11 L. 212/2000 nel caso in cui l'istanza non presupponga l'espletamento del predetto accertamento tecnico, laddove, ad esempio, la medesima risulti essere già corredata del parere tecnico reso dall'Agenzia delle Dogane. Fonte: Avviso AD 23 aprile 2024
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