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lunedì 29/04/2024 • 06:00

Fisco IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

LIPE primo trimestre 2024 e adempimenti IVA: le prossime scadenze

In tema di IVA, si analizzano i principali adempimenti in scadenza. Attenzione al Modello di “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” relativo al 1° trimestre che i contribuenti dovranno trasmettere entro il 31 maggio 2024.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Adempimenti IVA in scadenza

Il 30 aprile 2024 scade il termine per presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2023. Alle dichiarazioni presentate entro il 29 luglio 2024, si applica la sanzione ridotta di 25 euro. Le successive, invece, saranno considerate omesse.

Vedi anche: Dichiarazione IVA: presentazione entro il 30 aprile 2024 dell'8 aprile 2024.

Sempre il 30 aprile 2024 scade il termine per la detrazione dell'IVA relativa alle fatture ricevute nel 2023 e per le relative emissioni delle note di credito.

Vedi anche: Note di variazione: emissione entro il 30 aprile 2024 del 26 aprile 2024.

Ancora, entro il 30 aprile 2024, i contribuenti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati del primo trimestre 2024, relativi ai pagamenti transfrontalieri. Entro il 10 maggio 2024, la stessa Agenzia provvederà ad inviarli al sistema CESOP. Si ricorda, a tal proposito, che in tema di pagamenti transfrontalieri, il D.Lgs. 153/2023 ha dato attuazione alle misure contenute nella direttiva UE 284/2020 sull'introduzione degli obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

Vedi anche: Prestatori di servizi di pagamento: cosa cambia dal 2024 del 9 novembre 2023.

Trasmissione della LIPE

Entro il 31 maggio 2024, i contribuenti devono provvedere alla trasmissione della LIPE inerente il 1° trimestre 2024. Con provvedimento del 14 marzo 2024 (prot. N. 125654/2024), l'Agenzia delle Entrate ha modificato le informazioni tra trasmettere per la comunicazione LIPE. In particolare, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 9 D.Lgs. 1/2024, (Decreto Adempimenti tributari) è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Inoltre, sono state apportate alcune lievi innovazioni per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente. Il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, è reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e sostituisce quanto approvato con il provvedimento del 21 marzo 2018.

Nel dettaglio, si riprendono le modifiche intervenute:

  • nel modello è sostituita l'informativa sul trattamento dei dati personali;
  • nel modello, la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • nel modello e nelle istruzioni la parola “25,82”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “100,00”;
  • alla pagina 6 delle istruzioni, nel paragrafo “Eventi eccezionali”, è eliminato il codice 2;
  • alla pagina 7 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10, il titolo è sostituito dal seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, inoltre il primo periodo è sostituito dal seguente: “Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006)”;
  • nelle specifiche tecniche, l'elemento “VersamentiAutoUE”, ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: “VersamentiAuto”;
  • alla pagina 11 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell'elemento “AnnoImposta”, nella colonna “Controlli” le parole “di 2017” sono sostituite dalle seguenti: “o uguale di (Anno Invio comunicazione -1)”;
  • alla pagina 12 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell'elemento “DataImpegno”, nella colonna “Controlli” la data “1/01/2017” è sostituita dalla seguente: “1/01/(Anno Invio comunicazione - 4)”;
  • alla pagina 13 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell'elemento “EventiEccezionali”, nella colonna “Valori ammessi” le parole “o 2” sono soppresse e nella colonna “Controlli” le parole “Non può assumere valore 2 se l'elemento AnnoImposta è maggiore di 2022” sono soppresse; in corrispondenza dell'elemento “DebitoPrecedente”, nella colonna “Controlli” dopo la parola “25,82” sono inserite le seguenti: “se l'elemento AnnoImposta = 2023, altrimenti deve essere <= a 100,00” e sono aggiunti, alla fine, i seguenti punto elenco: “- l'elemento Mese è uguale a 1 o 12” e “- l'elemento Trimestre è uguale a 1 o 4 o 5”.

Si riportano nella seguente tabella le prossime scadenze relative ad ogni trimestre 2024.

Periodo

Scadenza

1° trimestre

31 maggio 2024

2° trimestre

30 settembre 2024

3° trimestre

2 dicembre 2024

4° trimestre

28 febbraio 2025

LIPE: comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA devono presentare il modello “comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”, cd. LIPE, per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010). Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Quanto all'obbligo di invio della comunicazione, questo non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Per la comunicazione inerente il secondo trimestre, dovrà essere presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre si potrà, in alternativa, effettuare con la dichiarazione annuale IVA, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Se il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Come trasmettere la comunicazione

La comunicazione trimestrale IVA andrà trasmessa predisponendo un file xml – utilizzando l'apposito software di compilazione reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o altri similari –  che rispetti le specifiche tecniche e che contenga, in particolare, i dati:

  • identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • dell'eventuale dichiarante.

Il file dovrà poi essere firmato digitalmente. Un file di comunicazione trimestrale IVA potrà essere:

  • firmato e trasmesso singolarmente, oppure
  • inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Se si vuole essere sicuri che il file sia formalmente corretto, si potrà utilizzare l'apposito software di controllo, reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Una volta pronto, il file, per trasmetterlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate, si dovrà:

  • utilizzare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA disponibile nell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi;
  • utilizzare uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
  • accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni IVA e dei dati fattura.

Modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

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di

Umberto Terzuolo

- Dottore Commercialista

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