martedì 23/04/2024 • 16:42
In vista dell’entrata in vigore, dal prossimo 29 aprile, dell’innalzamento dei limiti di emissione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le risposte alle domande e alle osservazioni ricevute dagli operatori sulle novità introdotte.
redazione Memento
Le novità in tema di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici, contenute all'art. 44 c.1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, si applicano per tutti i procedimenti per i quali si fa riferimento ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, sia nel caso di installazione di nuovi impianti che nel caso di ampliamento di impianti precedenti e, quindi, anche nei casi in cui è sufficiente una semplice comunicazione da parte degli operatori autorizzati. A chiarirlo è una delle nuove FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in vista dell'innalzamento dei limiti di emissione, che entrerà in vigore dal 29 aprile, e permetterà di amplificare l'adozione del 5G (di conseguenza, gli operatori di telefonia mobile infrastrutturati potranno modificare la propria rete). “L'Italia – si legge in una nota del Ministero - fa un importante passo in avanti per lo sviluppo del 5G che, grazie all'adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici a 15 V/m disposto dalla legge 214/2023, potrà favorire lo sviluppo della 5G economy italiana con reti altamente performanti in grado di rafforzare in maniera consistente la competitività del sistema Paese”. In particolare, le nuove disposizioni perseguono due principi fondamentali: il principio di equa ripartizione dello spazio elettromagnetico e il principio di effettività. In tale contesto, le FAQ pubblicate dal Ministero rispondono alle domande e osservazioni ricevute dagli operatori sulle novità introdotte. In particolare, chiariscono il perimetro di applicazione delle nuove disposizioni, sia l'ambito oggettivo che soggettivo; fanno luce su che cosa si intende per limite assentibile (vale a dire il valore limite di riferimento stabilito dalla norma che deve essere rispettato da ogni richiedente) e come lo stesso viene calcolato; definiscono i concetti di “banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso” e di “banda totale disponibile per il servizio” e chiariscono, infine, cosa rappresenta il “rapporto fra banda acquisita e banda totale”. Fonte: FAQ MIMIT 22 aprile 2024
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