Con la risposta n. 96 del 23 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione del regime PEX, nell'ambito di un contratto tra due società in cui una si fa promotrice dell'altra, ha chiarito che:
se ciascuna società mantiene la propria autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale per il perseguimento dei propri fini, anche istituzionali, non è riscontrabile un rapporto di tipo partecipativo tale da qualificare la società promotrice quale holding, pertanto non si applica l'art. 87 c. 5 DPR 917/86;
se la società promotrice svolge solo una gestione passiva che si esaurisce nella percezione di una percentuale degli utili o nel sopportare la totalità delle perdite dell'altra società, non è rispettato il requisito della commercialità (art. 87 c. 1 lett. d DPR 917/86) e non può applicarsi il regime PEX.
Si ricorda che il regime di partecipation exemption prevede che per i soggetti IRES, le plusvalenze su partecipazioni non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nella misura del 95%, laddove le partecipazioni oggetto di cessione soddisfino i seguenti requisiti ovvero siano (art. 87 c. 1 DPR 917/86):
(a) possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello in cui si è perfezionato l'accordo;
(b) iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo di possesso;
(c) relative ad una società residente in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata;
(d) relative ad una società che esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 DPR 917/86.
Il requisito della commercialità di cui alla lett. d) non sussiste relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola (Circ. AE 29 marzo 2013 n. 7/E).
In presenza di una holding (società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni) è necessario superare lo schermo societario della holding e verificare i requisiti di cui all'art. 87 c. 1 lett. c) e d) DPR 917/86 direttamente in capo alle società partecipate dalla holding stessa (art. 87 c. 5 DPR 917/86).
Nel caso di specie, tra due società, BETA e DELTA, esiste un rapporto contrattuale in base al quale la prima esercita i diritti di soggetto promotore e sostenitore della seconda. KAPPA, socio di maggioranza di BETA, intende acquistare parte della partecipazione che l'istante detiene in BETA. L'istante rappresenta la necessità di valutare la convenienza economica dell'operazione di cessione, e, con specifico riferimento all'ambito fiscale, chiede chiarimenti in merito all'applicazione del regime di parziale esenzione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni.
DELTA attribuisce a BETA la partecipazione ai propri utili, ma non sussiste nessun altro apporto da parte di BETA. Ciascuna società mantiene la propria autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale per il perseguimento dei propri fini anche istituzionali, pertanto non è riscontrabile tra BETA e DELTA un rapporto di tipo partecipativo, tale da qualificare BETA quale holding di partecipazione. Alla luce di ciò, non troverà applicazione il citato art. 87 c. 5 DPR 917/86.
Ai fini del regime PEX è, quindi, necessario che BETA soddisfi il requisito della commercialità di cui alla lett. d dell'art. 87. Sulla base degli elementi forniti nell'istanza e nella documentazione integrativa, l'attività di BETA si limita al mero impegno dell'assunzione, nell'ambito del contratto, del rischio della gestione economico-finanziaria di DELTA. Tale attività non può essere qualificata come attività commerciale, in quanto è riconducibile a una mera gestione passiva che appare esaurirsi, a seconda dei casi, nella percezione di una percentuale degli utili e nel sopportare la totalità delle perdite. La cessione della partecipazione in BETA, quindi, non si applica il regime PEX.
Fonte: Risp. AE 23 aprile 2024 n. 96