mercoledì 24/04/2024 • 06:00
L’INAIL sul proprio sito istituzionale ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025 e la relativa guida, definito con la collaborazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Interessante la parte relativa all’accertamento della sostenibilità, che deve spingersi ben oltre la sola normativa.
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L'oscillazione del tasso per prevenzione
L'INAIL premia con uno sconto denominato "oscillazione per prevenzione" le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
L'oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL.
Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità sia contributiva che, assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro possono presentare la relativa domanda.
La regolarità in materia di prevenzione infortuni e igiene sicurezza del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione dell'intera PAT (posizione assicurativa territoriale) presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
L'azienda, inoltre, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene della sicurezza sul lavoro.
Anche per le aziende operanti nel loro primo biennio, la riduzione viene concessa solo se l'azienda dimostra di aver effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza oltre quelli previsti dalla normativa.
La riduzione del tasso medio per prevenzione (OT23) anno 2025
Nel testo integrale dell'istruzione operativa pubblicata il 18 aprile 2024 sul proprio sito istituzionale, l'INAIL afferma che le aziende che realizzeranno interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, potranno ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27.2.2019.
La riduzione consiste in una percentuale predefinita dal citato articolo 23 che si applica al tasso medio di tariffa delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali.
La riduzione per prevenzione si aggiunge all'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi).
Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, dovrà presentare la domanda tramite il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).
Per ogni intervento dovrà essere trasmessa, insieme alla domanda, anche la relativa documentazione probante.
Gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L'INAIL ogni anno pubblica il modello OT23 contenente gli interventi che le aziende devono porre in essere per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, se realizzati, consentono all'azienda stessa di poter usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
L'azienda per poter presentare la relativa domanda dovrà indicare tutti gli interventi che ha attuato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l'anno 2025, gli interventi devono essere stati realizzati nell'anno 2024).
Gli interventi sono raggruppati in 6 sezioni:
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.
Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell'azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l'intervento F - 5 relativo al piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.
Per ampliare l'offerta di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati introdotti 18 nuovi interventi analiticamente indicati nella guida alla compilazione domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2025 (OT23).
Di particolare interesse la parte relativa all’accertamento della sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa che deve spingersi ben oltre la sola normativa.
A tal fine sono state predisposte diverse certificazioni, riguardanti anche i rapporti di lavoro, che attestano il raggiungimento di standard ESG e, nell’eventualità in cui l’impresa sia in possesso di una certificazione potrà ottenere diversi vantaggi in relazione al pagamento dei premi assicurativi (modello OT23) o di quelli previdenziali (parità di genere).
Un esempio concreto di premialità consiste nell’accesso al modello OT23, mediante cui l’INAIL riconosce la riduzione del tasso ad imprese che hanno investito su prevenzione e tutela del rischio.
La documentazione probante
Nelle istruzioni operative è specificato che, per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante, cioè la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento, da trasmettere unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nel servizio online.
Inoltre, l'azienda potrà fornire anche ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento, fatta salva la possibilità per l'ufficio di richiedere documentazione aggiuntiva e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.
I requisiti per il riconoscimento della riduzione per prevenzione
Il primo ed indispensabile requisito che l'impresa deve possedere per poter partecipare è la regolarità contributiva ed assicurativa.
La verifica sarà eseguita tramite il DURC online che dovrà comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della relativa domanda.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
La successiva verifica, in attesa di una banca dati disponibile, sarà effettuata presso gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (servizi competenti delle ASL, delle Direzioni territoriali del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, indicati all'articolo 13 D.Lgs. 81/2008).
Nell'eventualità in cui l'impresa non fosse in possesso dei requisiti di regolarità contributiva o, non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o, non avesse realizzato gli interventi indicati nella domanda di riduzione, la sede INAIL competente territorialmente, non applicherà la riduzione o, in caso di domanda precedentemente accolta, si procederà alla revoca dei benefici concessi con l'applicazione delle relative sanzioni civili.
L'applicazione della riduzione
Dopo aver presentato la domanda con le modalità suindicate il successivo provvedimento di accoglimento o di rigetto sarà comunicato all'azienda, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, tramite PEC.
Il provvedimento di accoglimento indicherà la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT.
Successivamente, nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione sarà indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.
In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applicherà al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l'intervento.
Per le imprese che hanno iniziato la propria attività da meno di due anni, la riduzione sarà applicata nella misura fissa dell'otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat) |
Riduzione |
---|---|
Fino a 10 |
28% |
Da 10,01 a 50 |
18% |
Da 50,01 a 200 |
10% |
Oltre 200 |
5% |
Ulteriori modifiche
Da ultimo si evidenzia che, è stato completamente revisionato l'intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni (E10), fornendo criteri ed istruzioni più particolareggiate sulle modalità di attuazione che tengono conto del protocollo d'intesa tra INAIL e Confimi Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020.
Al modello OT23 è stato allegato il modulo da utilizzare per la rilevazione, l'analisi ed il trattamento dei mancati infortuni, ciò al fine di ridurre il contenzioso amministrativo di cui è stato frequentemente oggetto l'intervento.
Inoltre, è stato eliminato l'intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale, quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato, asseverati da parte di ente terzo (E-12 del modello OT23/2024), essendo presente nel modello un altro intervento di tipo A che premia l'adozione o, il mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000 (E-8 del modello 2025).
Fonte: Istruzione operativa INAIL 18 aprile 2024
Modello di domanda OT23
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