martedì 30/04/2024 • 06:00
Costituisce causa di forza maggiore, che non fa perdere il diritto all’agevolazione prima casa, l’esistenza di vizi tali da rendere il manufatto inidoneo all’uso cui era destinato. Lo ha stabilito la CGT II Lombardia 17 aprile 2024 n. 1101.
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Il caso Un contribuente acquistava nel 2018 un immobile chiedendo i benefici fiscali “prima casa” e dichiarando di impegnarsi a trasferire la residenza nel Comune di ubicazione dello stesso entro il termine di 18 mesi dalla data del rogito. In fase di appuramento della sussistenza dei requisiti previsti per beneficiare delle agevolazioni, l'Ufficio rilevava che il contribuente non aveva trasferito la residenza nel Comune ove era situato l'immobile acquistato con le citate agevolazioni nel termine perentorio di 18 mesi dalla stipula del contratto di compravendita. Pertanto, notificava al contribuente un avviso di liquidazione con il quale revocava i benefici fiscali e, poiché il pagamento del prezzo d'acquisto dell'immobile era avvenuto tramite mutuo ipotecario, recuperava anche l'imposta sostitutiva in misura ordinaria (2%), originariamente applicata in misura ridotta (0,25%). Con il ricorso, il contribuente contestava la ripresa fiscale eccependo che, dopo l'acquisto dell'immobile, aveva rilevato alcune criticità dello stesso (rottura degli elementi di alleggerimento in laterizio, rottura dei travetti del solaio con snervamento delle armature; inflessione del solaio con formazion...
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