martedì 23/04/2024 • 06:00
L'attività accertativa degli Enti locali per i tributi di propria competenza è soggetta a prescrizione, non solo a decadenza. In caso di notifica postale, ai fini del rispetto del termine di prescrizione, rileva la data di effettiva consegna dell'atto al contribuente.
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Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione non è estensibile all'istituto della prescrizione cui è pure soggetto il diritto al credito erariale degli enti locali. Ciò significa che, ai fini del monitoraggio del rispetto del termine prescrizionale da parte dell'ente creditore, rileva il momento di conoscenza legale della pretesa impositiva da parte del contribuente. Pertanto, ove l'avviso di accertamento venga notificato per il tramite del servizio postale, è importante che, entro il previsto termine, giunga al destinatario non essendo sufficiente che, entro il medesimo termine, venga affidata la spedizione all'agente postale. La sentenza della CGT L'importante statuizione, non del tutto nuova, ma neanche del tutto scontata, è rinvenibile nella sentenza n. 794/2024 dalla Sezione VI della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari che annulla un avviso di accertamento IMU per essere materialmente pervenuto nelle mani del destinatario oltre il prefissato termine pur essendo stato spedito in precedenza. La fattispecie vagliata dalla Corte barese attiene alla differenza tra le nozioni di prescrizione e decadenza nelle attività accertative dei comuni...
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