lunedì 22/04/2024 • 06:00
È incompatibile con il diritto dell'Unione il precedente regime di prescrizione ceco che rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile chiedere il risarcimento del danno per pratiche anticoncorrenziali continuative (CGUE, sentenza 18 aprile 2024 causa C-605/21).
redazione Memento
Termine di prescrizione applicabile nel diritto UE Il termine di prescrizione applicabile alle azioni risarcitorie per violazione del diritto della concorrenza dell'Unione non può iniziare a decorrere senza che tale violazione sia terminata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una tale violazione. Tale presa di conoscenza coincide, generalmente, con la pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione che constata tale violazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione richiede anche la sospensione o l'interruzione del termine di prescrizione per la durata dell'indagine della Commissione. Inoltre, dall'entrata in vigore di una Direttiva in materia, una tale sospensione o interruzione non può finire prima di 1 anno dalla data in cui la decisione che constata la violazione diventa definitiva. Sono questi i principi che emergono dalla recente sentenza della CGUE nella causa C-605/21, con cui viene sancita, nell'ambito delle violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione, l'incompatibilità con il diritto comunitario di un precedente regime di prescrizione previsto dal diritto ceco. Regime di prescrizione ceco Il regime nazionale in questione prevede un termine di 3 anni che inizia a decorrere, per ciascun danno parziale, dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del fatto di aver subito un tale danno e dell'identità dell'autore della violazione. Per contro, perché il termine di prescrizione inizi a decorrere, il regime in parola non richiede la conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisca una violazione né che quest'ultima sia terminata. Neppure è previsto che detto termine debba essere sospeso o interrotto durante l'indagine della Commissione e fino a un anno dalla data in cui la decisione della Commissione che constata la stessa violazione diventa definitiva. La decisione della Corte La CGUE, chiamata a pronunciarsi su rinvio pregiudiziale esercitato dal Giudice ceco, ha dichiarato che il diritto dell'Unione osta alla normativa ceca applicabile fino al recepimento tardivo della Direttiva 2014/104/UE. Al riguardo la Corte considera che, anche prima della scadenza del termine di recepimento di tale Direttiva, il diritto dell'Unione esigeva che, per far decorrere il termine di prescrizione, la violazione del diritto della concorrenza fosse terminata e la persona lesa fosse a conoscenza degli elementi essenziali per proporre la sua azione di risarcimento del danno e, in particolare, del fatto che il comportamento considerato costituiva una tale violazione. Queste due condizioni sono infatti necessarie per consentire alla persona lesa di essere effettivamente in grado di esercitare il suo diritto di chiedere il pieno risarcimento dei danni subiti a causa di una violazione del diritto della concorrenza. Come sottolineato dai Giudici comunitari, in linea di principio, la presa di conoscenza delle informazioni essenziali per promuovere un'azione coincide con la data di pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione che constata la violazione nella GUUE, indipendentemente dal fatto che tale decisione non sia ancora diventata definitiva. Peraltro, la persona lesa può basarsi su una tale decisione non definitiva per sostenere la sua azione per il risarcimento del danno. In tale contesto, la Corte rileva che il diritto dell'Unione richiede anche che sia possibile sospendere o interrompere il termine di prescrizione durante l'indagine della Commissione, per evitare che il termine di prescrizione possa estinguersi già prima della chiusura di tale indagine (la Direttiva 2014/104/UE prevede ormai che il termine di prescrizione sia necessariamente sospeso, quantomeno, fino a 1 anno dalla data in cui la decisione della Commissione che constata la violazione in questione diventa definitiva). Da qui la decisione della Corte di ritenere il precedente regime di prescrizione ceco incompatibile con il diritto dell'Unione, in quanto “rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di una violazione del diritto della concorrenza”. Fonte: CGUE 18 aprile 2024 n. C-605/21
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