Con la risposta n. 95 del 19 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle lettiere per gatti a prevalente composizione vegetale si applica l'aliquota IVA ordinaria del 22%
In tema di dazi all'importazione, nel caso di importazione di prodotti misti non inclusi in alcuna voce specifica della nomenclatura combinata, la classificazione tariffaria va operata secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale ovvero secondo la componente essenziale, da individuarsi in funzione del raggiungimento dello scopo finale cui il prodotto misto è destinato (Cass. 12 novembre 2019 n. 29181).
Tale principio è stato specificato nell'ordinanza n. 24441 del 2023, dove la Corte di legittimità ha affermato che la circostanza che le lettiere per gatti siano (come nella fattispecie) composte prevalentemente di amido di manioca non ne consente di per sé la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 ''prodotti della macinazione, malto, amidi, fecole, inulina, glutine di frumento'' giacché l'amido non viene in rilievo di per se stesso, quale prodotto destinato all'alimentazione umana od animale, ma solo in ragione della funzionalizzazione all'intrinseca destinazione delle lettiere ad assorbire deiezioni ed odori.
Si ricorda che in Italia l'art. 16 DPR 917/86 dispone che ''l'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 22% della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota è ridotta al 4, al 5 e al 10% per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte IIbis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34''. Tra i beni elencati nelle parti II, IIbis e III della Tabella che possono godere delle aliquote ridotte del 4%, 5% e 10%, tuttavia, non si rinvengono le lettiere a composizione vegetale per uso animale.
Nel caso di specie, un'azienda italiana attiva nel settore dell'alimentazione per animali domestici intende acquistare da produttori italiani e commercializzare nel territorio nazionale una particolare tipologia di lettiera vegetale per gatti. La lettiera si presenta sotto forma di granuli, non omogenei per dimensione, di colore dal bianco avorio al giallo pallido, ed è composta prevalentemente da tutolo di mais (86%) e altri additivi vegetali. Si tratta, in particolare, di un prodotto biodegradabile e compostabile, idoneo ad assorbire i liquidi organici dei gatti e a coprire odori sgradevoli.
L'azienda ha presentato istanza di accertamento tecnico all'ADM che, dopo aver effettuato analisi chimiche sul campione del prodotto fornito dall'istante, ha emesso il proprio parere di classifica del prodotto attribuendo al bene la voce doganale 2302 10 10, che prevede l'applicazione di dazio 0 e aliquota IVA al 4% (Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della mollitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: di granturco: aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35%).
L'Agenzia delle Entrate ha, invece, ritenuto applicabile il principio sostenuto dall'ordinanza n. 24441 del 2023 in base alla quale le lettiere vegetali per gatti rientrano alla v.d. 1404 9000 90 ''prodotti vegetali non nominati né compresi altrove'', con applicazione di dazio 0 e IVA al 22%.
Fonte: Risp. AE 19 aprile 2024 n. 95