lunedì 22/04/2024 • 06:00
Il nuovo schema di D.Lgs. per la Riforma doganale abrogherà l'ormai quasi inutilizzato istituto della controversia doganale. La Riforma potenzia il dialogo endo-procedimentale fra operatori e Autorità doganali, lasciando spazio all'esercizio del diritto di difesa anticipato.
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La controversia doganale
Lo schema di decreto legislativo per la riforma doganale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo 2024, interviene anche sulla disciplina delle procedure di definizione e accertamento dei tributi doganali, abrogando la controversia doganale, istituto ormai sempre meno utilizzato nella prassi.
Lo schema di decreto legislativo supera sulle disposizioni del Tuld dedicate alla controversia doganale (artt. da 65 a 76 del DPR 43/1973), ridisegnando una nuova normativa, che non prevede più la possibilità di aderire alla procedura di controversia doganale.
Tale istituto, nella disciplina del Tuld, consente al contribuente di esercitare il diritto al ricorso in primo grado, in via amministrativa, davanti all'autorità doganale. Il ricorso amministrativo può essere sollevato esclusivamente nei confronti di una decisione emessa nell'ambito dell'attività di verifica e controllo e solo con riferimento alle contestazioni circa la qualificazione, il valore o l'origine della merce dichiarata. Nello specifico, nei riguardi del provvedimento dell'Ufficio doganale che ha sollevato la contestazione, è possibile richiedere il pronunciamento dell'autorità doganale di grado superiore, attivando, in tal modo, il c.d. “procedimento amministrativo di prima istanza” (art. 66 Tuld).
L'operatore può, infatti, chiedere al direttore regionale di provvedere alla risoluzione della controversia. A tal fine deve presentare apposita istanza alla competente Dogana, producendo i documenti e indicando i mezzi di prova ritenuti utili. L'istanza, unitamente al verbale, alle eventuali relazioni dei periti ed alle controdeduzioni, è trasmessa dalla Dogana entro i successivi dieci giorni al direttore regionale, che decide sulla controversia con provvedimento motivato.
La nuova disciplina
L'art. 34 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione supera l'istituto della controversia doganale disciplinato nel Tuld e ridisegna la disciplina applicabile in materia.
Tale articolo prevede la redazione di un verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle dogane da notificare alla parte, in caso di: mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime; merci oggetto di divieti o restrizioni; determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione. Dalla data di notifica del verbale di constatazione, la parte ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale. Decorso il termine per l'esercizio del contraddittorio, l'ufficio emette un provvedimento motivato di accertamento da notificare alla parte. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giurisdizionale.
È evidente come, con la nuova normativa, l'accertamento si intenda definito prima che il contribuente sollevi una contestazione.
Viene, pertanto, abrogata la controversia doganale, la quale si caratterizza per l'elevato grado di discrezionalità affidato alle Autorità doganali in sede decisionale e per il riconoscimento del carattere definitivo all'accertamento soltanto in sede di definizione della controversia.
La riforma dei termini per il contraddittorio preaccertativo
Per quanto riguarda i termini di accertamento dalla notifica del verbale di contestazione, il comma 5 dell'art. 34 dello schema di decreto legislativo prevede un rinvio alla normativa unionale in materia di contraddittorio doganale.
E invero, il legislatore, con la riforma dello Statuto del contribuente, aveva modificato i termini per esperire il contraddittorio preaccertativo, ampliando tale termine da 30 a 60 giorni.
Tuttavia, la presenza di una disciplina armonizzata a livello unionale da parte del Codice doganale dell'Unione europea (Reg. Ue 2013/952) non aveva permesso alcuna modifica del suddetto termine, in ragione della prevalenza delle norme unionali sulle norme interne.
Con la riforma doganale nazionale, pertanto, il legislatore ha voluto conformarsi con le norme dell'Unione europea, prevedendo, al fine del calcolo dei termini per esercitare il diritto al contraddittorio, un rinvio espresso alla normativa doganale unionale. Il termine per presentare osservazioni è, pertanto, quello di 30 giorni.
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Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati
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