Continua la concreta attuazione della Riforma fiscale: alla luce dei principi generali indicati dal legislatore nell'art. 18 L.111/2023, con il D.Lgs. 110/2024 si spera di rendere il sistema della riscossione più efficace, imparziale ed efficiente, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.
In particolare, il legislatore ha cercato di individuare ed introdurre:
nuove forme di organizzazione delle modalità operative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cui azione dovrebbe diventare più efficiente e trasparente;
nuove regole che permettano di liberare il magazzino della riscossione dai carichi di ruolo divenuti ormai inesigibili;
nuove forme di pagamenti rateali più favorevoli per contribuenti in difficoltà finanziaria;
il potenziamento dei c.d. atti impo-esattivi, ampliando l'elenco degli atti emanati dall'A.F. per la cui esecuzione non servirà più lo strumento del ruolo.
Si riportano di seguito le novità in materia di riscossione introdotte dal Decreto in esame che contiene 19 articoli suddivisi in due Capi.
La pianificazione annuale e gli adempimenti a carico dell'agente della riscossione (artt. 1 e 2)
In prima battuta, il legislatore ha previsto che le attività di riscossione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovranno essere effettuate sulla base di una pianificazione annuale con procedure specificate nella convenzione annuale stipulata tra il MEF e l'Agenzia delle entrate. A seguito della revisione del sistema di riscossione delle entrate degli enti locali – secondo in principi dettati in materia di federalismo fiscale regionale - la suddetta pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata.
Sono stati, inoltre, individuati specifici adempimenti a carico dell'agente della riscossione su cui graverà, a decorrere dal 1° gennaio 2025,
il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione,
il compito di conformare il proprio operato al piano annuale concordato e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all'ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.
Il discarico automatico o anticipato (artt. 3, 4 e 5)
Sempre dal 2025 potrà essere applicato il c.d. discarico automatico dei ruoli in base al quale le quote affidate dal 1° gennaio 2025 e non riscosse saranno automaticamente discaricate al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento.
Per le quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali verrà verificata, attraverso l'accesso all'A.T., l'assenza di beni del debitore aggredibili, potrà essere applicato il discarico anticipato con trasmissione della relativa comunicazione all’ente titolare del credito da parte dell’Agenzia Entrate - Riscossione.
In ogni caso, trascorsi almeno 24 mesi, gli enti creditori potranno chiedere all’agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi affidati e non riscossi, ad eccezione di quelli per cui sono in corso procedure esecutive o per i quali è stato predisposto il differimento del discarico.
È importante segnalare come il discarico non comporti automaticamente l'estinzione del debito, ben potendo l'Ente creditore provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto, affidarlo in concessione a soggetti iscritti in specifici albi o a società a capitale interamente pubblico o, in specifici casi, riaffidarlo all'agente della riscossione.
È prevista altresì la possibilità per l’ente creditore di effettuare la cessione, con trasferimento del rischio, a titolo oneroso a soggetti privati individuati con procedure di gara ad evidenza pubblica.
Non potranno essere soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo le risorse proprie tradizionali dell'U.E. e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per le quali è stata prevista una disciplina ad hoc ( ).
Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione (art. 6)
Per rendere più efficace l'azione di recupero dei crediti posti in riscossione, il nuovo Decreto prevede che MEF ed Agenzia delle Entrate debbano verificare e controllare la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti posti a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
A tal fine verrà attivato uno specifico – e del tutto nuovo – procedimento amministrativo al termine del quale l'ente creditore potrà addirittura notificare un atto di contestazione laddove dalla mancata osservanza degli adempimenti posti a carico dell'agente della riscossione sia scaturita la decadenza o prescrizione del credito.
In ogni caso, la responsabilità contabile sarà limitata ai casi di dolo o colpa grave.
Il magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 7)
Il Decreto cerca di risolvere anche l'annoso problema della presenza di crediti ormai inesigibili nel magazzino dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevedendo l'istituzione di una commissione che dovrà individuare le soluzioni per conseguire il discarico totale o parziale del magazzino dei ruoli secondo un graduale ordine temporale.
Le impugnazioni (art. 12)
Il Decreto prevede che:
l’estratto di ruolo non è impugnabile;
il ruolo e la cartella invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati se il debitore dimostra che dal ruolo possa derivargli un pregiudizio nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi o per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti o in relazione ad operazioni di finanziamento da soggetti autorizzati o nell’ambito della cessione di azienda.
I nuovi pagamenti rateali (art. 13)
Meritano particolare menzione le nuove regole introdotte dall'art. 13 del Decreto che modificano in senso favorevole al contribuente le regole e le tempistiche per i pagamenti rateali.
Sulla base della nuova formulazione dell'art. 19 D.P.R. 602/73 i contribuenti potranno dichiarare (senza necessità di fornire documentazione) di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria ed ottenere la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120 mila euro fino ad un massimo di:
84 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
96 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
108 rate mensili, per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.
Laddove, invece, il contribuente sia in grado di documentare la situazione di obiettiva difficoltà, sempre per gli importi fino a 120 mila euro potrà beneficare dei seguenti tempi di rateizzazione:
da 85 fino a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
da 109 fino a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.
Infine, per gli importi superiori a 120 mila euro ed in presenza di documenti che attestino la situazione di obiettiva difficoltà, potrà essere concessa una ripartizione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Le nuove ipotesi di atti esecutivi (art. 14)
Con l'obiettivo di raggiungere il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento e di ridurre i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, l'art. 14 del Decreto estende la disciplina dell'accertamento auto-esecutivo ex art. 29 DL 78/10 anche alla riscossione delle somme dovute in base ad atti di recupero e di atti di irrogazione di sanzioni, delle imposte di registro e bollo, di quelle ipotecaria e catastale, su successioni e donazioni, premi delle assicurazioni e finanziamenti, di tasse automobilistiche e relative sovraimposte erariali.
La compensazione tra rimborsi ed importi iscritti a ruolo (art. 16)
Il Decreto, infine, semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari con l'obiettivo di incrementare l'efficienza dei sistemi di riscossione, di semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi e di rivedere la disciplina dei rimborsi.
In particolare, modificando l'art. 28-ter DPR 602/73 è stato previsto che:
il pagamento mediante compensazione volontaria operi solo per i rimborsi di importo superiore a 500 euro;
la verifica sul beneficiario del rimborso debba essere effettuata non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo (rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate), bensì sull'esistenza di inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all'Agente).
Le altre novità previste dal Decreto
Infine, le altre novità previste dal Decreto in commento sono:
disposizioni particolari per le c.d. risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea non assoggettate all’istituto del discarico automatico. In particolare, si prevede che, per tali entrate, non si applichino le disposizioni che si riferiscono al predetto istituto e quelle riguardanti la definizione agevolata delle controversie con l’ente creditore; a tale peculiare disciplina sono sottoposte anche le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (artt. 8 e 9);
integrazione logistica tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 11);
riscossione nei confronti dei coobbligati solidali (art. 15).
Fonte: D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 (GU 7 agosto 2024 n. 184)