Dal 22 aprile al 31 maggio 2023 i soggetti interessati devono provvedere all'invio all'Agenzia delle Entrate delle domande per fruire del credito d'imposta per impianti di compostaggio al sud relativamente alle spese sostenute nel 2023 (art. 1 c. 831-834 L. 234/2021). Entro la stessa data è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia integrale al credito comunicato in precedenza.
Come accedere al credito d'imposta
Per accedere al credito, il beneficiario o soggetto incaricato deve trasmettere la comunicazione utilizzando il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile sul sito dell'AE. Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta, consultabile nell'area riservata, che attesta la presa in carico o lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.
Si ricorda che il credito può essere richiesto dal gestore del centro agroalimentare, a condizione che l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti (art. 183 c. 1 lett. d) D.Lgs. n. 152/2006). Le spese documentate devono essere relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Misura del credito d'imposta
Il credito è pari al 70% della spesa sostenuta. L'ammontare massimo del credito d'imposta spettante è pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La suddetta percentuale è pari al rapporto tra il limite complessivo di spesa (1 milione di euro) e l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni presentate. Se l'ammontare complessivo dei crediti richiesti risulterà inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
Il credito è utilizzabile in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/97) nel Mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'AE. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1 c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime “de minimis”.