giovedì 18/04/2024 • 12:03
Dal 22 aprile fino al 31 maggio 2024, i soggetti interessati possono inviare le domande all'Agenzia delle Entrate per poter fruire del credito d'imposta per impianti di compostaggio nei centri agroalimentari del sud.
redazione Memento
Dal 22 aprile al 31 maggio 2024 i soggetti interessati devono provvedere all'invio all'Agenzia delle Entrate delle domande per fruire del credito d'imposta per impianti di compostaggio al sud relativamente alle spese sostenute nel 2023 (art. 1 c. 831-834 L. 234/2021). Entro la stessa data è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia integrale al credito comunicato in precedenza. Come accedere al credito d'imposta Per accedere al credito, il beneficiario o soggetto incaricato deve trasmettere la comunicazione utilizzando il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile sul sito dell'AE. Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta, consultabile nell'area riservata, che attesta la presa in carico o lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni. Si ricorda che il credito può essere richiesto dal gestore del centro agroalimentare, a condizione che l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti (art. 183 c. 1 lett. d) D.Lgs. n. 152/2006). Le spese documentate devono essere relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Misura del credito d'imposta Il credito è pari al 70% della spesa sostenuta. L'ammontare massimo del credito d'imposta spettante è pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La suddetta percentuale è pari al rapporto tra il limite complessivo di spesa (1 milione di euro) e l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni presentate. Se l'ammontare complessivo dei crediti richiesti risulterà inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%. Il credito è utilizzabile in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/97) nel Mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'AE. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1 c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime “de minimis”.
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