lunedì 22/04/2024 • 06:00
Nelle cessioni intracomunitarie, il cedente ha diritto all'esenzione IVA ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione.
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Le cessioni intracomunitarie di beni beneficiano del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 138 Direttiva IVA 2006/112/CE in forza del quale “Gli stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni”. Da qui, la disciplina nazionale, contenuta nell'art. 41, c. 1, lett. a), D.L. 331/1993, prevede appunto che non siano imponibili ai fini IVA “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d'imposta o di enti, associazioni ed altre organi...
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