Prestazione unica o accessoria: il solco segnato dalla CGUE
Quando un'operazione sia costituita da una serie di elementi e di atti, si dovranno vagliare tutte le circostanze nelle quali si svolge tale operazione per determinare se essa dia luogo, ai fini IVA, a due o più prestazioni distinte o ad un'unica prestazione (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, C‑282/22). In talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti. Ciò si verifica qualora uno o più elementi debbano essere considerati come costitutivi della prestazione principale, mentre altri elementi debbano essere, invece, vagliati alla stregua di una o più prestazioni accessorie che condividono il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale. A tal riguardo, un criterio da prendere in considerazione è l'assenza di una finalità autonoma della prestazione dal punto di vista del consumatore medio. Così, una prestazione dev'essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio della prestazione principale (Deco Proteste – Editores, C‑505/22).
La vicenda
Una società portoghese, esercita u...
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