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venerdì 19/04/2024 • 10:30

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Esclusa l’accessorietà IVA per i servizi di organizzazione di aste di beni

I servizi relativi all'organizzazione di aste di beni dati in pegno non hanno natura accessoria rispetto ai servizi principali, relativi alla concessione di crediti su pegno, cosicché seguiranno la propria disciplina IVA.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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Prestazione unica o accessoria: il solco segnato dalla CGUE Quando un'operazione sia costituita da una serie di elementi e di atti, si dovranno vagliare tutte le circostanze nelle quali si svolge tale operazione per determinare se essa dia luogo, ai fini IVA, a due o più prestazioni distinte o ad un'unica prestazione (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, C‑282/22). In talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti. Ciò si verifica qualora uno o più elementi debbano essere considerati come costitutivi della prestazione principale, mentre altri elementi debbano essere, invece, vagliati alla stregua di una o più prestazioni accessorie che condividono il medesimo trattamento fiscale riservato alla prestazione principale. A tal riguardo, un criterio da prendere in considerazione è l'assenza di una finalità autonoma della prestazione dal punto di vista del consumatore medio. Così, una prestazione dev'essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio della prestazione principale (Deco Proteste – Editores, C‑505/22). La vicenda Una società portoghese, esercita u...

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