mercoledì 17/04/2024 • 12:35
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 16 aprile 2024 n. 93, ha chiarito che al servizio di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative si applica l'aliquota IVA del 10%.
redazione Memento
Con la risposta n. 93 del 16 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al servizio di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative, si applica: l'aliquota IVA del 10% in quanto il servizio è riconducibile alla tabella A parte III numero 127novies del DPR 633/72; l'esonero dall'emissione della fattura, in quanto i biglietti di trasporto, conformi al DM 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale, pertanto non sussiste l'obbligo di memorizzazione telematica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Circa le prestazioni di trasporto, si ricorda che sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 c. 1 n. 14) del DPR 633/72 le sole prestazioni di trasporto urbano (ovverosia che avvengono all'interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre 50 chilometri) effettuate mediante veicoli da piazza, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi (cfr., inter alia, Ris. Min. 21 novembre 1988 n. 650613 ; Ris. AE 5 luglio 2018 n. 50/E e Risp. AE 5 luglio 2019 n. 225). Soggiacciono all'aliquota IVA del 5% di cui alla Tabella A Parte IIbis numero 1ter) del DPR 633/72 le prestazioni di trasporto urbano via acqua effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (i.e. motoscafi, nave, battello, vaporetto, ecc.). Sono, invece, soggetti all'aliquota IVA del 10% di cui alla Tabella A Parte III numero 127novies) del DPR 633/72 le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato (per ulteriori dettagli, cfr. anche Ris. AE 5 luglio 2018 n. 50/E e Risp. AE. 5 luglio 2019 n. 225 del 2019 e Risp. AE 6 agosto 2021 n. 530). Si ricorda, infine, che il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'art.12 DPR 633/72. A nulla rileva la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico-ricreativa (art. 36 bis DL 50/2022). Fonte: Risp. AE 16 aprile 2024 n. 93
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