martedì 16/04/2024 • 17:30
Con la risposta del 16 aprile 2024 n. 92, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessioni di opere di urbanizzazione, relativamente al trattamento IVA.
redazione Memento
In base alla Convenzione stipulata tra il Comune e l'Istante della Convenzione, il Consorzio assume l'impegno di cedere gratuitamente al Comune le aree eventualmente espropriate ai non aderenti al Consorzio e destinate dal Piano a spazi pubblici ed al lotto. Si fa riferimento alle aree di proprietà di consorziati destinate a: a) opere di urbanizzazione primaria; b) opere di organizzazione secondaria; c) lotto edificabile. Il Consorzio, a semplice richiesta del Comune, si obbliga a mettere a disposizione per il lotto la quota corrispondente di aree per la esecuzione delle opere di urbanizzazione. Il Consorzio assume l'impegno di far realizzare, a cura e a spese dei consorziati, compreso il soggetto assegnatario del lotto, una serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per un totale di circa euro X milioni, da scomputare dagli oneri di urbanizzazione. Si prevede, inoltre, che la realizzazione dell'edificio previsto sul lotto ''dovrà necessariamente coordinarsi con gli interventi in corso, tenuto conto che le previsioni del Piano comportano una diretta interdipendenza tra la esecuzione delle opere di urbanizzazione e quella degli edifici''. Quanto a dire che il generale obbligo di costruzione/contribuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria posto a carico dell'Istante è strettamente connesso con l'area oggetto di cessione al Comune, unitamente alla quale saranno trasferite anche le opere in questione. Tra l'altro, si ricorda che: il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria; i ''singoli permessi di costruire i fabbricati dovranno imporre la realizzazione e/o il completamento delle opere di urbanizzazione relative ad ogni edificio contemporaneamente alla costruzione dell'edificio stesso''. Inoltre, come chiarito dalla Società a seguito di documentazione integrativa: ''Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il Consorzio edilizio ''GAMMA'' si è impegnato ad eseguire ineriscono tutti i sei Lotti del comparto e così anche il Lotto oggetto di obbligo per il Consorzio e per i suoi singoli Consorziati di cessione gratuita al Comune di BETA; tali opere di urbanizzazione ''sono state tutte eseguite dal Consorzio edilizio ''GAMMA ''''; le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ancora eseguite ''Restano da realizzare perché interdipendenti con la costruzione del fabbricato destinato ad uffici comunali e all'interno del Lotto e così nell'area da cedersi gratuitamente al Comune''. Quanto sino a ora rilevato induce a ritenere che la cessione del Lotto e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dall'Istante non sia rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 in quanto rappresentano il contributo di urbanizzazione versato in natura anziché in denaro dal concessionario, nell'ambito di un rapporto di natura tributaria tra il Contribuente e il Comune. Fonte: Risp. AE 16 aprile 2024 n. 92
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