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  • Tempo di lettura 9 min.

Si sente che fa caldo vero? L'uscita del sol leone dopo un periodo di piogge battenti giova allo spirito ed al corpo: l'umore migliora, la primavera ci consegna le sue meraviglie e, tornando mestamente al diritto, il pensiero rifugge alle prossime vacanze. Tale periodo di stacco dalla routine schizofrenica quotidiana, ci collega direttamente a quel fenomeno mistico, a tratti incompreso, che interessa il settore del turismo e dei pubblici esercizi in primis (non solo, sia chiaro) e che il D.Lgs. 81/2015 ha rilegato nell'articolo 21 comma 2 alla voce “attività stagionali”. Se il Ministero del Lavoro, nel corso di diversi anni, aveva paventano una riforma del DPR 1525/63 (identificazione delle attività stagionali) al fine di renderlo più conferente ed attuale alle esigenze del Bel Paese, ad oggi il disposto in parola risulta solidamente fermo nelle proprie vecchie determinazioni. Ad oggi, banalmente, un'azienda alberghiera viene classificata come stagionale solo se rientra in un perimetro ben definito di chiusura classificato “nell'anno solare” in una “inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi”. Alla non adeguatezza del Decreto dovrebbe (o potrebbe) rispondere il contratto collettivo, nazionale o non che sia (purché articolo 51 D.Lgs. 81/2015), identificando quelle “ipotesi” di stagionalità che diversamente, i...

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Lavoro stagionale

Il contratto di lavoro stagionale trova la sua collocazione sistematica nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, ma con la possibilità di derogare alle rigidità insite nel contratto a term..

di

Stefania Coiana

- Consulente del lavoro in Cagliari

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