È sempre più diffuso, soprattutto nei mesi estivi, il ricorso a tipologie contrattuali di lavoro subordinato che non soltanto sono a termine ma anche non riconoscono un impiego stabile in termini di ore lavoratore e quindi retribuite al lavoratore. In questi casi, pur riconoscendo la legittimità dell'impiego dedotto nel contratto di lavoro sottoscritto, il dipendente valuta la proposta datoriale anche in relazione alla possibilità di mantenere, pur lavorando, il diritto a percepire la NASpI. Due di queste tipologie contrattuali sono il lavoro intermittente, o a chiamata, e il lavoro accessorio tramite i voucher PrestO.
Il lavoro a chiamata
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato, che può essere sottoscritto anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa al bisogno e dunque in modo discontinuo o intermittente.
Nel contratto può essere previsto un obbligo di disponibilità in capo al lavoratore a patto che gli sia riconosciuta mensilmente la relativa indennità come determinata dai contratti collettivi e comunque in misura non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Social, ovvero il 20% della retribuzione da CCNL (DM 10 marzo 2004).
L'indennità di disponibilità è:
- esclusa dal comput...
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