Le norme di riferimento
Tali novità, contenute nei regolamenti UE 2024/1072 e 2024/1071 della Commissione del 25.1.2024, pubblicati sulla G.U.U.E. il 15.4.2024, si innestano esclusivamente nel tessuto normativo delle disposizioni complementari al CDU (Reg. UE 952/2013), rispettivamente nel Reg. delegato UE 2015/2446 (RD) e nel Reg. di esecuzione UE 2015/2447 (RE), pur prevedendo l'opportuno coordinamento con il regolamento base (CDU) contenente le norme di riferimento in materia.
I consid. nn. 1) e 2) del Reg. 2024/1072 ricordano che l'art. 33, par. 1, del CDU, dispone che la Dogana, subordinatamente a talune condizioni, adottano decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV) e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO).
Il successivo art. 35 del CDU dispone che le autorità doganali, in casi specifici, adottano decisioni relative a informazioni vincolanti per quanto riguardaaltri fattori di cui al titolo II dello stesso CDU, tra i quali rientra (può rientrare) il Valore in dogana delle merci, di cui al Titolo II, capo 3, del Reg. 952/2013.
Le Informazioni vincolanti
Tali strumenti rientrano tra i mezzi di prova dell'obbligazione doganale e fanno parte del più ampio sistema di Custom Decisions ovvero di decisioni adottate su richiesta e rilasciate dalla Dogana competente territorialmente (v. art. 22 del CDU), al fine di ottenere da questa una decisione riguardante la corretta applicazione della normativa doganale riguardante i differenti elementi di cui si compone l'obbligazione doganale, ovvero Classificazione (c.d. ITV), Origine (c.d. IVO) e (dal dicembre 2027) Valore delle merci (c.d. IVVD), previa comunicazione di tutte le informazioni da essa richieste per poter decidere.
Le IVVD
Tale strumento di determinazione di un elemento dell'obbligazione doganale, vincolante sia per la Dogana sia per l'operatore economico, ed avente piena efficacia giuridica su tutto il territorio doganale dell'UE, è relativo al Valore delle merci immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'UE.
È previsto dal nuovo art. 18-bis inserito nel RD, per effetto del quale sarà consentito alla Dogana emettere, su apposita istanza dell'operatore economico, delle decisioni IVVD, che dovranno precisare sia il metodo o i criteri appropriati di valutazione doganale, sia la relativa applicazione, per la determinazione del valore in dogana delle merci.
La domanda non può essere accettata in uno dei seguenti casi:
a) se è presentata o sia già stata presentata presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa a merci alle stesse condizioni che determinano il valore in dogana;
b) se non si riferisce ad un qualsiasi uso previsto della decisione IVVD o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale, ovvero se non ha ad oggetto una specifica e reale operazione commerciale doganale.
Le decisioni IVVD, analogamente alle informazioni vincolanti in materia di Classificazione (ITV) e di Origine (IVO) delle merci, sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana delle merci:
a) per la Dogana, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione prende effetto;
b) per il destinatario della decisione, nei confronti della Dogana, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve, o si ritiene che abbia ricevuto, notifica della decisione.
Le decisioni IVVD sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse prendono effetto ed il destinatario deve sempre essere in grado di provare che le merci interessate e le condizioni che determinano il valore in dogana corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione di autorizzazione rilasciata dalla Dogana (analogamente a quanto è già previsto dal sistema normativo unionale in tema di ITV ed IVO, v. art. 33, par. 4, CDU).
È altresì introdotto il nuovo art. 20 bis nel RD in tema di gestione delle decisioni relative alle IVVD, il quale richiama espressamente in rubrica l'art. 35 del CDU (sopra citato), al fine di disporre che tale IVVD cessa di essere valida prima dello scadere dei tre anni:
a) se l'Unione adotta un atto normativo giuridicamente vincolante che rende la decisione IVVD non conforme a detto atto, e ciò a decorrere dalla data di applicazione dell'atto unionale;
b) se una decisione IVVD non è più compatibile con l'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT 1994) o con le decisioni adottate per l'interpretazione di tale accordo da parte del Comitato per la valutazione in dogana, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella G.U.U.E..
È inoltre previsto che la cessazione della validità delle decisioni IVVD non abbia effetto retroattivo.
Annullamento e revoca delle IVVD
Tali informazioni vincolanti, una volta rilasciate, possono essere annullate se sono state rilasciate dalla Dogana sulla base di informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.
Possono altresì essere revocate dalla Dogana:
se non sono più coerenti ed allineate alla normativa doganale (a seguito di una modifica normativa);
se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella G.U.U.E;
se non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione;
su richiesta del destinatario della decisione.
Uso esteso
Qualora la IVVD cessi la propria validità per contrarietà al sistema normativo unionale o al GATT 1994, oppure è revocata per le ragioni esposte, analogamente a quanto già accade in campo ITV ed IVO, è previsto che possa ancora essere utilizzata (c.d. uso esteso, che non può superare i sei mesi dalla revoca o cessazione di validità della IVVD) con riguardo ai contratti commerciali vincolanti che hanno originato il rilascio della IVVD e conclusi prima della sua revoca o della cessazione della sua validità.
Per beneficiare dell'uso esteso di una decisione IVVD, il destinatario deve presentare una domanda alla Dogana ha emesso la decisione, entro 30 giorni dalla revoca o della cessazione della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso.
La Dogana adotta una decisione in merito all'uso esteso e ne informa il destinatario entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione.
Fonte: Reg. UE 25 gennaio 2024 n. 1072 (G.U.U.E. 15 aprile 2024)
Reg. UE 12 aprile 2024 n. 1071 (G.U.U.E. 15 aprile 2024)