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La vicenda processuale

La vicenda processuale prendeva avvio con la proposizione da parte di una società di un ricorso per l'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa dall'agente competente per la riscossione coattiva di una tassa automobilistica relativa all'anno di imposta 2007 e connessa ad un autoveicolo di proprietà della società. Ex plurimis, la società rilevava l'illegittimità della cartella di pagamento per essere stata questa notificata dall'incaricato della riscossione in assenza della preventiva notifica del rispettivo avviso di accertamento (atto presupposto).

Nel 2017, la società contribuente impugnava la cartella di pagamento dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso sulla base di documenti comprovanti l'avvenuta notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento e depositati dall'incaricato della riscossione. Questi documenti, tuttavia, erano stati depositati dall'agente della riscossione oltre il termine perentorio previsto per il deposito dei documenti, fissato dal Legislatore di cui all'art. 32, c. 1, D.Lgs. n. 546/1992, ossia nei venti giorni liberi antecedenti alla data dell'udienza. Nonostante l'irritualità del deposito, questi documenti venivano comunque posti dai giudici di primo grado a fondamento e a giustificazione della decisione di rigetto del ricorso della società.

La contrib...

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