martedì 16/04/2024 • 06:00
Il datore di lavoro, se non richiama espressamente il diritto di precedenza nel contratto di assunzione e procede comunque a nuove assunzioni nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, sarà tenuto a risarcire al lavoratore stagionale il danno. A dichiararlo è la Cassazione con ordinanza 9 aprile 2024 n. 9444.
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Nel caso in esame la Corte d'appello territorialmente competente, nel riformare la pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda avanzata da due dipendenti nei confronti della propria datrice di lavoro. Nello specifico i lavoratori hanno chiesto:
Nel formulare la sua decisione la Corte distrettuale ha, tra le altre, osservato che il contratto a termine, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 81/2015, deve espressamente contenere il riconoscimento del diritto di precedenza, pur non essendo prevista una sanzione in caso di sua omissione. Tuttavia, a suo parere, vi è una sanzione che consiste “nell'impossibilità per il datore di lavoro di eccepire al lavoratore (…) l'eventuale decadenza dal diritto di precedenza (…)”, con la precisazione che “la mancata previsione del diritto di prece...
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Stefania Coiana
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