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martedì 16/04/2024 • 06:00

Fisco Agevolazioni alle imprese

Credito d’imposta per utilizzo di materiali alternativi alla plastica monouso

Pubblicato in GU 13 aprile 2024 n. 87 il DM 4 marzo 2024 del MASE, recante le modalità d'applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Ai sensi dell'art.  4, c. 7, del D. Lgs. 196/2021, il MASE ha emanato il decreto 4 marzo 2024, il quale definisce i criteri e le modalità d'applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano ed utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del D. Lgs. 196/2021 che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Ciò, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati ad entrare in contatto con alimenti.

I beneficiari

Il decreto del MASE in commento precisa che, possono presentare domanda di concessione del contributo, le sopra indicate imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. risultino attive, regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese;
  2. risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della L. 335/1995;
  3. non siano destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D. Lgs. 231/2001 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa d'incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  4. non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  5. non si trovino in stato di liquidazione, né siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Spese ammissibili e requisiti tecnici

L'art. 4 del decreto del MASE in esame, stabilisce che sono ammissibili al contributo in questione, le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 e, comunque, dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. 196/2021 (ovvero il 14 gennaio 2022), in relazione all'acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

In via prioritaria, è precisato che sono ammesse al beneficio le summenzionate spese, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati ad entrare in contatto con alimenti.

In via subordinata, invece, è previsto che, possano essere ammesse al beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del D. Lgs. 196/2021, nell'ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle suddette spese.

È, altresì, stabilito che, l'effettività del sostenimento delle spese oggetto di contributo, deve risultare da un'apposita attestazione resa dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'albo dei periti commerciali, nonché in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del Centro d'assistenza fiscale.

A tal fine, viene specificato che, con la sopra citata attestazione, si certifica:

  1. l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorità, nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, c. 1 e 2, lett. a), del TUIR;
  2. l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
  3. l'integrale pagamento delle fatture d'acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lett. a) che dev'essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all'impresa richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
  4. che l'impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.

Modalità d'accesso ai contributi

Ai fini dell'accesso al contributo in questione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, per il tramite del legale rappresentante, dovranno presentare un'apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del MASE.

Nella sezione “news” del suddetto sito, sono indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo, nonché la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla concessione.

Nell'istanza, i soggetti beneficiari dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal decreto in esame, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, compreso l'ammontare complessivo delle spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualità, allegando la summenzionata attestazione. 

Con l'obiettivo di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dal decreto, i soggetti beneficiari dovranno allegare all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Agevolazione concedibile e procedura di concessione

Il contributo sarà concesso sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario. 

Qualora le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito d'imposta concedibile a ciascun beneficiario sarà proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

Il suddetto credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

È, inoltre, stabilito che, per le imprese rientranti tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta sarà sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.

Per quanto concerne la procedura relativa alla concessione del bonus, il decreto del MASE prevede che, la gestione della relativa istruttoria, sia svolta dallo stesso Ministero che si avvale di Invitalia.

Il MASE provvederà, nel dettaglio, allo svolgimento delle seguenti attività:

  1. definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di contributo per le diverse annualità;
  2. determinazione del contributo concedibile, in conformità ai criteri di priorità;
  3. adozione del provvedimento di concessione dei contributi e comunicazione dello stesso ai soggetti beneficiari con l'indicazione del relativo importo, nonché contestuale comunicazione dell'importo complessivamente riconosciuto, per singola annualità di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato;
  4. comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente;
  5. adozione dei provvedimenti di revoca del contributo.

L'art. 7 del decreto elenca, inoltre, le attività che svolgerà Invitalia ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, quali, ad esempio, la ricezione delle relative istanze (attraverso una piattaforma dedicata), nonché l'accertamento della completezza dell'istanza e della sussistenza dei requisiti d'ammissibilità.

Il credito d'imposta concesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il bonus riconosciuto sarà disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari.

Fonte: DM 4 marzo 2024 (GU 13 aprile 2024 n. 87)

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