martedì 16/04/2024 • 06:00
Pubblicato in GU 12 aprile 2024 n. 86 il Decreto 23 febbraio 2024, recante misure in favore dell'auto imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura, che individua i beneficiari dell’agevolazione e le nuove regole relative all’anno 2024.
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Visto l'articolo 10 D.lgs. 185/2000, recante “Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego”, il Decreto 23 febbraio individua i beneficiari dell'agevolazione, ovvero: le microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I Reg. UE 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso di determinati requisiti, ossia: essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.; essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni; essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda; avere sede operativa nel territorio nazionale; le microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Si evidenzia che, l'impresa cedente deve essere iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il legittimo possesso dell'azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda. Agevolazioni concedibili Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonché' un contributo a fondo perduto fino al trentacinque percento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché' non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea; realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico; contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica; contributo alla bio economia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica; contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. L'art. 4 del Decreto in commento dispone che, gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria e per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non deve superare il sessantacinque per cento dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto, esclusi gli investimenti in materia di irrigazione, può essere aumentata al massimo fino all'ottanta per cento per determinati investimenti. Spese ammissibili Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese: studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato (riconosciuti nella misura del due per cento); opere agronomiche e di miglioramento fondiario (ammissibili nella misura del cinquanta per cento); opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili (ammissibili nella misura del cinquanta per cento); oneri per il rilascio della concessione edilizia (ammissibili nella misura del cinquanta per cento); acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti; servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti (ammissibili entro il limite del dodici per cento); beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali. Sono, ammissibili, invece, per il settore della produzione agricola primaria: i costi per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico; i costi per investimenti in materia di irrigazione, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art.14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in cui vengono realizzati gli investimenti, sia assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, così come previsto dall'art. 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate; i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili. Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento. Si ricorda che, non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l'attività prevista dal progetto. Domande Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA. ISMEA, sulla base delle informazioni contenute nella domanda, accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa. All'esito del procedimento istruttorio, delibera, dandone comunicazione agli interessati, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di Commercio, le P.A., gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. Preme specificare che, dopo la stipula dei contratti, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL (al massimo cinque), al fine di ottenere l'erogazione delle quote di agevolazioni corrispondenti. Il primo SAL deve essere rendicontato entro sei mesi dalla data di stipula dei contratti. Fonte: Decreto 23 febbraio 2024 ...
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