Con la circolare n. 11/D dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito dei chiarimenti in tema di carburanti e oli lubrificanti esenti per la navigazione, a seguito del DM 5 ottobre 2023 che ha modificato il regolamento adottato con DM 15 dicembre 2015 recante “norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie e nelle acque interne”, perseguendo sostanzialmente una duplice finalità:
I. dare ottemperanza alla sentenza emessa in data 16 settembre 2021 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nell'ambito della causa C-341/2020, dettando disposizioni specifiche per i soggetti che utilizzano in via esclusiva un'imbarcazione allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci, dalla pesca marittima, dal dragaggio di vie navigabili e porti e dalla pesca professionale nelle acque interne. Tale pronuncia ha reso quindi necessaria l'abrogazione dell'art. 1 c. 6 DM 15 dicembre 2015 non essendo più possibile, ai fini del riconoscimento dell'esenzione da accisa, qualificare come commerciale l'attività di navigazione svolta dal noleggiante mediante un'unità da diporto vincolata a contratto di noleggio, senza considerare il modo in cui tale imbarcazione viene utilizzata dal noleggiatore;
II. consentire l'applicazione dell'esenzione da accisa prevista dal punto 3 della tabella A allegata al D.Lgs. 504/95 anche al gas naturale liquefatto (GNL) e ai gas di petrolio liquefatti (GPL).
In particolare, la circolare in commento effettua una distinzione tra gli esercenti che svolgono la propria attività con maggiore continuità da quelli che, invece, operano in un arco temporale limitato ossia inferiore a 15 giorni consecutivi, dettando adempimenti calibrati in ragione delle differenti modalità di esercizio delle attività di navigazione da parte di ciascuna delle due categorie di utilizzatori finali dell'imbarcazione (art. 1 c. 6 bis DM 15 dicembre 2015).
Soggetti che utilizzano in via esclusiva l'imbarcazione per prestazioni di servizi a titolo oneroso per un periodo di tempo pari o superiore a 15 giorni consecutivi
Il rappresentante legale della ditta esercente, che intende effettuare operazioni di navigazione marittima per l'esecuzione di prestazioni di servizi a titolo oneroso per un periodo di tempo pari o superiore a 15 giorni consecutivi, al fine del rilascio del codice identificativo necessario per usufruire dell'esenzione sui carburanti e sugli oli lubrificanti, trasmette mediante posta elettronica certificata all'Ufficio delle dogane, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse, un'apposita istanza contenente:
- i propri dati identificativi, la denominazione della ditta, la sede legale;
- il codice fiscale e il numero della partita IVA;
All'istanza il soggetto esercente allega una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui riporta la descrizione della specifica attività ricompresa nell'oggetto sociale che si intende svolgere, la data di inizio delle operazioni di navigazione, il periodo di tempo in cui la/le imbarcazione/i sarà/saranno utilizzata/e esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo oneroso, la quantità media giornaliera di carburante (indicare tipologia) o di olio lubrificante che intende impiegare nel periodo di utilizzo e gli estremi delle specifiche autorizzazioni e/o licenze, ove previste, o di altri atti necessari per l'esercizio dell'attività di navigazione marittima.
L'ufficio verifica la regolarità dell'istanza ed entro 30 giorni rilascia il codice identificativo con validità temporale limitata al periodo di utilizzo dell'imbarcazione dichiarato dal soggetto richiedente. Prima di ogni rifornimento di prodotto esente, il soggetto beneficiario deve compilare e trasmettere mediante posta elettronica certificata all'Ufficio che ha rilasciato il codice identificativo lo specifico modello (Allegato 1 al DM 15 dicembre 2015), sul quale andrà apposto il numero di protocollo. La fornitura di carburanti od oli lubrificanti in esenzione avviene previa esibizione del modello debitamente compilato e munito di numero di protocollo e successiva annotazione di quest'ultimo nel libretto di controllo.
Soggetti che utilizzano in via esclusiva l'imbarcazione per prestazioni di servizi a titolo oneroso per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni consecutivi
Per questa fattispecie valgono le stesse regole per il rilascio del codice identificativo sopra citate. Il trattamento agevolato sui carburanti e sugli oli lubrificanti impiegati viene applicato mediante restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo versate. I carburanti, pertanto, sono riforniti non denaturati e ad accisa assolta, al pari degli oli lubrificanti (ad imposta di consumo assolta).
Per la fruizione del beneficio si procede al rimborso mediante accredito. In particolare, per ciascun semestre solare, il soggetto esercente presenta al medesimo Ufficio delle dogane di rilascio del codice identificativo una specifica domanda di rimborso riepilogativa recante:
- i quantitativi di carburante e di olio lubrificante impiegati;
- i dati delle fatture dei rifornimenti relative alle prestazioni di servizi effettuate.
Fonte: Circ. AD 11 aprile 2024 n. 11/D