Nell'ambito di attuazione della Riforma fiscale, la bozza di Decreto sulle successioni e donazioni modifica le tasse ipotecarie, i tributi speciali e le procedure di accesso alla banca dati ipotecaria e catastale. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in commento, un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le regole per l'accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale.
Nel dettaglio, le principali modifiche, apportate dal Decreto, riguardano:
l'ampliamento della platea dei soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, potranno accedere per via telematica alle banche dati ipotecaria e catastale senza scontare oneri e tributi;
il rilascio telematico delle mappe catastali: sarà possibile gratuitamente tramite gli appositi servizi;
la sostituzione della tabella delle tasse ipotecarie, con le tariffe relative ai servizi ipotecari e catastali, compresi quelli resi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Le tariffe dei servizi ipotecari e catastali
Il Decreto sulle successioni e donazioni per l'attuazione della Riforma fiscale modifica le tariffe dei servizi in commento. In particolare, in tema di servizi ipotecari, in caso di:
esecuzione di formalità: la tariffa è pari a 35 euro per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione, compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente; 55 euro per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto sopra;
ispezione ipotecaria nell’ambito di ogni circoscrizione: la tariffa è pari a 8 euro per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta; 5 euro per ogni nota; 0,20 euro in caso di tentativo di accesso non produttivo; 0,20 euro per la trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, per ogni soggetto;
certificazione ipotecaria: la tariffa è pari a 30 euro, per ogni certificato riguardante una sola persona; 3 euro per ogni nota visionata dall’ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note; 10 euro per il rilascio di copia, per ogni richiesta di nota o titolo;
Anagrafe Immobiliare Integrata: la tariffa è pari a 5 euro per le consultazioni (per ogni richiesta); 20 euro per le attestazioni (per ogni richiesta).
In tema di servizi catastali, invece, in caso di:
consultazione degli atti catastali: la tariffa è pari a 5 euro per i documenti cartacei (per ogni documento richiesto); 3 euro in caso di consultazione presso gli uffici della base informativa censuaria e della mappa catastale: per unità immobiliare, per particella terreni, per soggetto, per elenchi di immobili con estrazioni di dati selezionati ed ogni altra consultazione;
certificati, attestazioni, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali: la tariffa è pari a 30 euro per ciascun certificato, attestazione, copia o estratto;
aggiornamento banca dati catastale: la tariffa è pari a 70 euro per ogni domanda di voltura, per ogni voltura da atto registrato con modalità telematiche, ivi comprese le dichiarazioni di successione, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, per ogni immobile oggetto di autonomo censimento in Catasto Fabbricati, di nuova costruzione ovvero derivato da dichiarazione di variazione, inclusi quelli di utilità comune, e per ogni tipo.
Le tasse ipotecarie e i tributi speciali
Il Governo è intervenuto anche sulle tasse ipotecarie e i tributi speciali, prevedendo:
l'eliminazione dell'imposta graduale legata al numero di formalità;
l'introduzione delle voci di tariffa per i nuovi servizi dell'Agenzia delle Entrate,
la riduzione degli importi delle ispezioni ipotecarie del 20 per cento, anziché del 10 per cento, per le richieste effettuate in via telematica.
Inoltre, la gratuità per le operazioni relative ai servizi ipotecari sarà estesa anche alle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.
I tributi speciali dovuti per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate saranno raggruppati in un'unica tabella e saranno previsti l'aggiornamento e la forfetizzazione degli importi dovuti.
Inoltre, come anticipato, in alcuni casi per le procedure online saranno previste ipotesi di esenzione dal pagamento delle imposte.
Sono stati sostituti, infatti, il Titolo I e il Titolo II della legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina del versamento dei tributi speciali per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate, con un unico Titolo:
Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate
Numero d'ordine
Oggetto
Importo dovuto (in euro)
Note
1
Diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti
16,00
Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale, ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, l'importo del diritto è pari a 4,00 euro.
Sono esenti dal tributo le attestazioni relative al possesso di partita IVA, alla situazione reddituale, alla doppia imposizione, alla iscrizione presso l'anagrafe tributaria e alla residenza fiscale
2
Diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis del codice di procedura civile e degli artt. 155-quinquies e 155-sexies disp. att. del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge
25,00
Il diritto non si applica in caso di accesso mediante collegamento telematico diretto alle banche dati
È esente dal tributo speciale il rilascio della documentazione a seguito di istanze di accesso documentale, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di accesso civico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per il quale è dovuto il solo rimborso delle spese, come definito dalla disciplina di riferimento.