venerdì 12/04/2024 • 12:03
L’INAIL, con Circ. 11 aprile 2024 n. 9, riepiloga le principali caratteristiche relative alla nuova convenzione tra Italia e Moldova, entrata in vigore il 1° dicembre 2023, in materia di sicurezza sociale.
redazione Memento
L'INAIL fornisce le istruzioni in merito all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, sottoscritto a Roma in data 18 giugno 2021, per regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale accordo è stato ratificato con L. 94/2023 (GU 25 luglio 2023 n. 172) ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2023. Definizioni Ai fini della corretta applicazione dell'Accordo, l'articolo 1 definisce i termini utilizzati e, tra gli altri, il significato di “residenza” e “dimora” che nei due Paesi hanno diversa accezione. Per l'Italia la residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente e la dimora è il luogo in cui una persona attualmente si trova; mentre per la Repubblica di Moldova la residenza è il temporaneo soggiorno e la dimora è la dimora abituale. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo Il campo di applicazione oggettivo dell'Accordo, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, ricomprende: a) le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps; b) le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'INAIL. Per la Repubblica di Moldova, l'Accordo si applica alla pensione per limite d'età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione per i superstiti. Restano, invece, escluse dal campo di applicazione dell'intesa bilaterale le seguenti prestazioni: - per l'Italia: l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia; - per la Moldova: le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali. In materia di esportabilità delle prestazioni, l'INAIL provvederà a erogare ai lavoratori aventi diritto le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattie professionali, senza limitazioni e restrizioni. Dal punto di vista soggettivo, l'Accordo si applica alle persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni riconosciute conformemente alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. Esportabilità delle prestazioni economiche L'articolo 4 dell'Accordo prevede l'esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia. I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall'INAIL e residenti in Moldova continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni. Presentazione delle domande di rendita e di altre prestazioni in denaro Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente moldava, all'INAIL. L'istituzione competente moldava procederà a trasmettere all' INAIL le domande e le relative informazioni, unitamente ai documenti rilevanti. Le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate dai residenti in Italia all'istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell'INAIL, che provvederanno a trasmetterle senza indugio alla CNAS, unitamente ai documenti allegati. Pagamento delle prestazioni Le istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile. Esami medici Se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedano un esame medico per l'accertamento dei requisiti sanitari, l'esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato. Nel caso in cui l'esame medico venga effettuato anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l'esame medico all'istituzione dell'altra Parte. Queste disposizioni normative sono conformi alle linee guida dell'INAIL in materia di visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero. Fonte: Circ. INAIL 11 aprile 2024 n. 9
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