Con la circolare n. 10 dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha voluto fornire dei chiarimenti utili sulla compilazione della dichiarazione di transito e sulla gestione della procedura doganale a seguito della registrazione di prassi non conformi alla regolamentazione unionale adottate dagli operatori economici in particolare relative a:
- indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione;
- mancata indicazione dell'identità del mezzo di trasporto;
- non conformità delle indicazioni sul suggellamento.
Si ricorda che il transito è un regime doganale speciale che consente, con l'obbligo di prestazione di idonea garanzia, di trasportare le merci (in genere, non unionali), sotto vigilanza doganale da un punto all'altro del territorio unionale senza che le stesse siano sottoposte ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale. La dichiarazione di vincolo al regime impegna la responsabilità del titolare del medesimo regime per quanto riguarda l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti ai sensi dell'art. 233 CDU (Reg. UE 952/2013).
Termine per la presentazione delle merci
L'ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione, tenendo conto dell'itinerario, del mezzo di trasporto, della normativa in materia di trasporti o delle altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine e di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
Il termine fissato per la presentazione delle merci a destino è vincolante e, qualora le merci siano presentate presso l'ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza di tale termine, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine stabilito solo se egli stesso o il vettore siano in grado di dimostrare all'ufficio doganale di destinazione in modo soddisfacente che il ritardo non è loro imputabile.
L'individuazione del termine di 8 giorni, frequentemente attribuito nella prassi operativa, non appare coerente con i criteri enunciati dalla regolamentazione unionale e con la distanza effettiva tra l'ufficio doganale di partenza e quello di destinazione. Pertanto, si indicano di seguito (salve deroghe) i termini a cui attenersi:
transito nazionale - ufficio di partenza ed ufficio di destinazione in Italia: 2 giorni lavorativi;
transito unionale - ufficio di partenza in Itala e ufficio di destinazione in altro Stato membro: 4 giorni lavorativi;
transito comune - ufficio di partenza in Italia ed ufficio di destinazione in una Parte Contraente della Convenzione transito comune (esclusa la Svizzera che, per vicinanza geografica va considerata nella casistica di cui al punto precedente): 8 giorni lavorativi.
Identità del mezzo di trasporto
Le informazioni da indicare sul documento di transito sono precise. In particolare, l'indicazione del “Mezzo di trasporto alla partenza, n.19 05 000 000”, con relativi sotto-dati “Tipo di identificazione, n. 19 05 061 000”, “Numero di identificazione, n. 19 05 017 000” e “Nazionalità n. 19 05 062 000”.
La norma unionale classifica queste informazioni come obbligatorie nella dichiarazione di transito ordinaria (D1), in quella semplificata con serie di dati ridotti (D2) e in quella con uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (D3).
L'indicazione di tali informazioni mira ad evitare oppure a consentire l'accertamento di una eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto.
È competenza dell'ufficio doganale di destinazione segnalare tempestivamente le eventuali discrepanze riscontrate mediante il confronto tra i dati della dichiarazione doganale inviati dall'ufficio di partenza con il messaggio NCTS «Arrivo previsto» e quelli disponibili a destinazione.
Non è ammesso in nessun caso l'utilizzo di indicazioni generiche (“CAMION”, “AEREO”, “RIMORCHIO”, ecc.).
Uso dei sigilli
Le merci che circolano vincolate al regime doganale del transito, di norma, sono identificate mediante la sigillatura.
È consentito all'ufficio doganale di non procedere alla sigillatura di non procedere alla sigillatura e di basarsi, invece, sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa, tale da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.
La decisione di non sigillare le merci vincolate al transito può riguardar una singola specifica operazione di transito o una pluralità di operazioni di transito. In entrambi i casi la dispensa dalla sigillatura deve essere autorizzata preventivamente dall'ufficio doganale e deve formare oggetto di specifico provvedimento da parte della Dogana competente su richiesta del titolare del regime.
L'Agenzia delle Dogane, infine, fornisce nella circolare un supporto grafico con fac simili dei sigilli da utilizzare.
Fonte: Circ. AD 11 aprile 2024 n. 10