lunedì 15/04/2024 • 06:00
Con la riforma doganale l'IVA all'importazione diventerà un diritto di confine. Tale previsione, muovendo dal rinvio operato dalla CGUE 12 maggio 2022 C-714/20, conferma l'impostazione delle Dogane secondo cui i rappresentanti doganali indiretti rispondono anche dell'IVA all'importazione.
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L'IVA all'importazione: da tributo interno a diritto di confine
Una delle novità più rilevanti previste dalla riforma doganale, approvata dal Consiglio dei Ministri il 26 marzo 2024, è l'espresso inserimento dell'IVA all'importazione tra i diritti di confine.
Con l'art. 27 delle nuove disposizioni nazionali di attuazione del Codice doganale, infatti, l'IVA all'importazione, che è attualmente considerata un tributo interno dalla giurisprudenza più recente, sarà equiparata a un diritto doganale, a meno che le merci siano destinate a una successiva immissione in consumo in un altro Stato UE (regime 42) o siano introdotte in un deposito IVA.
Il dibattito giurisprudenziale sull'IVA all'importazione
Negli ultimi anni vi è stato un ampio dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza, in merito alla qualificazione dell'IVA all'importazione come tributo interno o come diritto doganale.
Secondo l'interpretazione ormai prevalente, l'IVA all'importazione non è considerata un diritto doganale, essendo un vero e proprio tributo nazionale sui consumi. Tale imposta, infatti, è parte del sistema generale sui consumi ed è intesa a garantire la neutralità del sistema unionale rispetto all'origine dei beni, al fine di porre le merci importate nella stessa situazione dei prodotti nazionali analoghi, per quanto riguarda gli oneri fiscali gravanti sulle due categorie di merci.
I “dazi” in senso proprio, invece, rappresentano risorse proprie dell'Unione europea, e sono soggetti a regole uniformi, incardinate nella Tariffa doganale comune.
A partire dalla nota sentenza Equoland (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-272/13), la Corte di Giustizia europea e, in seguito, la Corte di Cassazione hanno chiarito che nonostante l'IVA all'importazione condivida con i dazi doganali la caratteristica di trarre origine dall'importazione nell'Unione europea e dalla successiva introduzione nel circuito economico degli Stati membri, essa non può essere assimilata ai dazi, in quanto ha natura di tributo interno (ex multis, Cass., sez. V, 21 agosto 2023, n. 24899; Cass., sez. V, 10 agosto 2023, n. 24343; Cass., sez. V, 27 luglio 2023, n. 22929; Cass., sez. V, 26 luglio 2023, n. 22646).
Cosa cambia per il rappresentante doganale indiretto
La riforma non avrà conseguenze rilevanti nei confronti dei rappresentanti doganali indiretti, ossia coloro che agiscono in nome proprio ma per conto dell'importatore, poiché, nonostante l'ampio dibattito giurisprudenziale, l'Agenzia delle dogane li ha sempre considerati responsabili in solido con l'importatore per i maggiori dazi e per l'IVA pretesi.
Negli ultimi anni, per opporsi all'obbligo di corrispondere, in solido con l'importatore, la maggiore IVA contestata, i rappresentanti doganali sono stati costretti ad avviare numerosissimi contenziosi. L'annullamento poteva intervenire soltanto all'esito di tre gradi giudizio.
L'intervento del legislatore nazionale è peraltro supportato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 12 maggio 2022, causa C-714/20 ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla responsabilità del rappresentante doganale indiretto in relazione all'IVA all'importazione.
In particolare, secondo i giudici europei, se il rappresentante indiretto è responsabile unicamente dell'obbligazione doganale (art. 77, par. 3, Cdu), viene lasciata alla discrezionalità dei singoli Stati la scelta di prevederne anche la responsabilità in ordine all'IVA all'importazione. La Corte di Giustizia, con tale pronuncia, ha pertanto espresso il principio per cui gli ordinamenti nazionali sono liberi di introdurre (e pertanto non contrasta con il diritto europeo) forme di responsabilità solidale del rappresentante indiretto con riguardo anche all'IVA all'importazione. In assenza di un'espressa previsione nella normativa nazionale in tal senso, la responsabilità solidale non poteva pertanto estendersi al pagamento dell'IVAall'importazione, che restava un tributo di natura interna, non rientrando nel concetto di obbligazione doganale.
La Corte di Giustizia ha chiarito, inoltre, che ai sensi dell'art. 201 della Direttiva IVA (Direttiva CE 2006/112) non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto “in assenza di disposizioni nazionali che lo designino come debitore d'imposta”.
Muovendo da tale rinvio alla legislazione nazionale, il decreto prevede espressamente la responsabilità dei rappresentanti doganali indiretti anche per l'IVA all'importazione.
Il nostro ordinamento si allinea pertanto ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE.
La riforma non avrà conseguenze rilevanti nei confronti dei rappresentanti indiretti, che di fatto sono da sempre considerati responsabili non solo dei dazi ma anche dell'IVA all'importazione.
L'IVA all'importazione non sarà considerata un diritto di confine in caso di utilizzo del c.d. regime 42. In tal caso, si realizza, infatti, una cessione intra-UE, in quanto le merci sono importate nel territorio dell'Unione europea attraverso un altro Stato membro, per poi essere ritrasferite definitivamente in un altro Paese UE. Il meccanismo del deposito IVA permette, invece, di sospendere e differire il pagamento dell'IVA all'importazione, che sarà dovuta soltanto al momento dell'estrazione dei beni dal deposito. Anche in questo caso, l'IVA all'importazione non sarà considerata come un diritto di confine.
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