lunedì 15/04/2024 • 06:00
Il Parlamento europeo ha adottato, con emendamenti, la proposta di Direttiva della Commissione Europea c.d. Faster and safer tax excess relief, volta a semplificare le procedure di rimborso delle ritenute alla fonte nell'UE per gli investitori.
Ascolta la news 5:03
Nel giugno 2023, la Commissione Europea aveva presentato una proposta relativa al sistema FASTER, con l'obiettivo di rendere più efficienti e sicure le procedure di ritenuta alla fonte nell'UE, sia per gli investitori transfrontalieri che per le amministrazioni fiscali degli Stati membri, a vantaggio dell'Unione dei mercati dei capitali dell'UE. Il 28 febbraio 2024, il Parlamento UE ha adottato con emendamenti la Direttiva proposta dalla Commissione.
La Direttiva in esame, al fine di perseguire l'obiettivo di semplificazione delle procedure di rimborso delle ritenute alla fonte in eccesso in ambito transfrontaliero, si propone di:
I principali strumenti necessari per attuare i suindicati obiettivi sono tre:
Certificato digitale di residenza
Al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare potenziali frodi o abusi, attualmente favoriti dalla frammentazione e dalla generale mancanza di informazioni affidabili e tempestive sugli investitori, la Direttiva prevede l'istituzione di un quadro normativo comune per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli.
Tale quadro normativo, dovrebbe garantire la trasparenza e la certezza sull'identità degli investitori per gli emittenti dei titoli, gli agenti incaricati della riscossione delle ritenute alla fonte, gli intermediari finanziari e gli Stati membri. A tal fine, le misure che verranno introdotte dovranno basarsi su procedure automatizzate. Pertanto, si propone la digitalizzazione del certificato di residenza fiscale (in termini di procedura e forma) che diventa un pre-requisito per l'accesso degli investitori a qualsiasi procedura d'esenzione o rimborso.
Per garantire che tutti i contribuenti dell'UE abbiano accesso ad una prova comune, adeguata ed efficace della loro residenza fiscale, gli Stati membri dovrebbero rilasciare il certificato digitale di residenza fiscale - eTRC (common digital residency certificate for taxpayers) entro un giorno lavorativo dalla presentazione della relativa richiesta da parte di un soggetto ritenuto ivi residente ai fini fiscali. Per una maggiore efficienza, il certificato dovrebbe essere valido almeno per l'intero anno e gli Stati membri hanno facoltà di revocarlo se l'amministrazione fiscale ha prova contraria della residenza fiscale per quell'anno. Al fine di consentire un'identificazione efficiente delle società dell'UE, il certificato dovrebbe anche includere informazioni sull'identificativo unico europeo (EUID).
Registro nazionale degli intermediari finanziari
Ulteriore strumento chiave della Direttiva FASTER, è il registro nazionale degli intermediari finanziari, coinvolti nei pagamenti agli investitori residenti in altro Stato membro di dividendi e interessi da titoli negoziati. La registrazione dovrebbe essere richiesta dall'intermediario finanziario stesso, presentando una domanda all'autorità competente designata dallo Stato membro ed includendo la prova che l'intermediario finanziario sia in possesso di determinati requisiti. Gli Stati membri, provvedono all'iscrizione entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dell'intermediario finanziario.
Gli stessi Stati che tengono un registro nazionale, dovrebbero, inoltre, adottare misure per cancellare da tale registro qualsiasi intermediario finanziario certificato che ne faccia richiesta o che non soddisfi più i relativi requisiti. Tali Stati membri, possono anche decidere di prevedere la cancellazione dal registro nazionale degli intermediari finanziari certificati o di negare loro l'accesso al sistema d'esenzione, qualora risulti che abbiano violato più volte i loro obblighi.
L'iscrizione nel registro, necessaria agli intermediari finanziari certificati per richiedere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte per conto dei propri clienti, determinerà una serie di obblighi informativi. In particolare, le informazioni relative alle operazioni di pagamento di dividendi e interessi superiori a 1.500 euro, devono essere trasmesse all'amministrazione fiscale del Paese di origine che, in tal modo, potrà conoscere globalmente la catena di pagamento tra l'emittente ed il beneficiario effettivo finale e del (potenziale) diritto all'esenzione dalla ritenuta alla fonte.
Procedure accelerate
L'attuazione degli obiettivi della Direttiva FASTER, si concretizzerà anche con l'implementazione di procedure accelerate per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso, per rendere l'Unione dei mercati dei capitali più efficace e competitiva. Tenendo conto dei diversi approcci adottati dagli Stati membri, sono previsti due tipi di procedure:
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi d'introdurre una delle due procedure o una combinazione di entrambe, garantendo, nel contempo, che almeno una sia disponibile a tutti gli investitori, qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti della direttiva in commento.
Tuttavia, qualora i requisiti richiesti dalla direttiva non siano soddisfatti o l'investitore interessato lo desideri, gli Stati membri dovrebbero applicare le normali procedure di rimborso esistenti per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso.
Viene previsto, inoltre, per i titolari registrati (in particolare per gli investitori al dettaglio e i loro rappresentanti autorizzati), la possibilità di mantenere il diritto di recuperare la ritenuta alla fonte in eccesso versata in uno Stato membro, se forniscono la prova del rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale. Gli Stati membri hanno, comunque, la facoltà di respingere una richiesta di rimborso quando è avviata una procedura di verifica o audit fiscale, sulla base di criteri di valutazione del rischio e conformemente al diritto nazionale.
Da ultimo, si ricorda che, l'adozione e la pubblicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva FASTER, dovrebbe avvenire entro 31 dicembre 2026 e la loro applicazione dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2027.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
The European Parliament has adopted, with amendments, the European Commission's proposed about the Directive “Faster and safer tax excess relief”, aimed at simplifying t..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.