giovedì 18/04/2024 • 06:00
In analogia a quanto avviene nelle procedure coattive, non può dubitarsi della correttezza della base imponibile costituita dal prezzo di aggiudicazione di un immobile venduto in sede di concordato preventivo.
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Il caso Due società, in veste di acquirente e venditrice di un complesso immobiliare costituito da un capannone industriale con annessa area cortilizia pertinenziale, impugnavano un avviso di rettifica e liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate, previa rettifica in aumento del valore venale rispetto a quello dichiarato, accertava un maggior imponibile con conseguente recupero delle imposte ipotecarie e catastali, oltre sanzioni. Con il ricorso, le società invocavano l'applicazione analogica della previsione di cui all'art. 44, comma 1 del D.P.R. nr. 131/1986 (TUR) - concernente il prezzo di aggiudicazione di un immobile in sede di espropriazione forzata - alle vendite in sede di procedure concorsuali, ivi inclusa la vendita eseguita in sede di concordato preventivo, in grado di offrire le medesime garanzie. La posizione del Fisco Secondo l'Ufficio, invece, la suddetta previsione normativa derogatoria è di carattere eccezionale e, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva. Peraltro, sia la prassi (Circolare A.E. n. 54/2007) che la giurisprudenza (Cass., nn. 3420/2002, 763/2001, 15743/2013, 25526/2018) hanno in passato chiarito che la suddetta dispo...
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